Con la Circolare 9/E del 23 Luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato nettamente che, per poter godere del relativo vantaggio fiscale, un bene strumentale il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, agevolabile secondo la disciplina Transizione 4.0, non può limitarsi a presentare, in fase di prima perizia, tutti i requisiti obbligatori normativamente previsti: