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Requisiti 4.0: obbligo di mantenimento nel tempo

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’obbligo di mantenimento nel tempo dei requisiti d’accesso all’agevolazione 4.0 per tutto il periodo di fruizione dei crediti d’imposta (minimo 3 anni). È l’intestatario dell’agevolazione il responsabile vincolato a documentarlo opportunamente, anche attraverso adeguata reportistica. Non è prudente sperare di non essere oggetto di controllo oppure pensare che la perizia asseverata, o addirittura l’autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, siano sufficienti a proteggere la posizione del beneficiario.

Di Bruno Mosole, ingegnere specializzato nella redazione di perizie Transizione 4.0 e R&S

A partire dal 2017, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 262/2016), è risultato possibile usufruire di un’importante agevolazione (inizialmente strutturata come iperammortamento, poi modificata in credito d’imposta), in grado di supportare significativamente i vari comparti produttivi nazionali verso la digitalizzazione della produzione.

Tale agevolazione, oggi comunemente conosciuta come 4.0, prevede, per i beni materiali da agevolare, il possesso di alcune specifiche caratteristiche, da accertarsi a mezzo autodichiarazione (ammissibile oggi per beni di importo sino a 300 mila euro, IVA esclusa) o perizia asseverata.

A fronte della non evadibile necessità di formalizzare la predetta documentazione d’accesso all’agevolazione, purtroppo e sempre più spesso, si registra sul campo una pericolosa disattenzione afferente al mantenimento dei previsti requisiti di accesso all’agevolazione.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha ben sottolineato con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 (pagine 35 e 36) l’obbligo di mantenimento nel tempo dei requisiti, ai fini dei successivi controlli, per tutto il periodo di fruizione dei benefici (al momento minimo 3 anni). Viene altresì indicato il beneficiario dell’agevolazione come il responsabile vincolato a documentare opportunamente tale mantenimento, anche attraverso adeguata e sistematica reportistica.

Considerando che l’agevolazione 4.0 ha permesso a molte realtà produttive nazionali di usufruire di importanti aiuti, è logico, di contro, aspettarsi un proporzionato sforzo da parte dello Stato, nell’andare a verificare il rispetto di quanto normativamente richiesto. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’attivazione di controlli (già iniziati) su una larga fetta (valutabile in almeno il 40%) dei fruitori dell’agevolazione in analisi.

In mancanza del mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti, o nell’impossibilità di dimostrarlo, è prevista la prevista revoca dell’agevolazione (quindi con totale restituzione del beneficio, nonché di pari cifra a titolo di interessi e sanzioni). È dunque assolutamente necessario sottolineare come non sia un atteggiamento prudente sperare di non essere oggetto di controllo o, in caso, pensare che la perizia asseverata, o addirittura l’autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, siano sufficienti a proteggere la posizione del beneficiario.

Ciò risulta del tutto evidente, considerando che per talune agevolazioni precedenti alla 4.0, elargite in forma di credito d’imposta, di recente l’Agenzia delle Entrate ha revocato cospicui contributi a diverse aziende, con annesse pesanti sanzioni.

Tornando al nocciolo della questione: tra i requisiti richiesti per il mantenimento dei benefici 4.0, di estrema rilevanza è il sistema di interconnessione. La reportistica sistematica, a cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate, riguarda proprio il requisito suddetto.

Il punto che sembra essere il più spinoso, è rappresentato dai contenuti di tale reportistica: inviare i resoconti, scaricati direttamente dal portale di interconnessione (per i beni che utilizzano tale fattispecie di trasferimento dati), potrebbe non essere di facile attuazione, seppur indispensabile.

Al fine di rendere la documentazione più solidamente conforme alle richieste normative, ai predetti resoconti sarebbe opportuno allegare specifici report/verbali periodici, in cui i dati trasmessi dal sistema di interconnessione vengano analizzati, rielaborati e riclassificati, verificandone la congruità ed estrapolando le informazioni effettivamente utili a conferma degli standard richiesti.

Nei report vi sarà così la possibilità di relazionare puntualmente, anche con giustificativi dettagliati, tutte le eventuali problematiche di interconnessione o interruzioni della trasmissione dei dati che si potessero essere verificate; cosa che, appunto, in assenza di circostanziate giustificazioni, potrebbe portare alla revoca dell’agevolazione.

È opportuno altresì far presente che, in generale, l’Agenzia delle Entrate ha assunto di recente posizioni decisamente esigenti nei confronti dei beneficiari di contributi, al fine di premiare le aziende che agiscono nel totale rispetto dei regolamenti, relativamente ai quali, a termini di Legge, non si ammette ignoranza.

Per tale motivo, oltre alla reportistica, è opportuno e prudente tutelarsi ampiamente con altri strumenti documentali, meglio se predisposti da terze parti.

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Jessica Gaigher / The Founder

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