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Fondo di garanzia per le PMI: riforma dal 2024

Dal primo gennaio stop al quadro temporaneo, parte la riforma: importo massimo 5 milioni, 80% di copertura per gli investimenti, esclusione della fascia 5 e apertura alle small mid cap. Rivoluziona le regole del Fondo di garanzia per le PMI la conversione in legge del decreto Anticipi: dopo i passaggi in Senato e alla Camera ha trovato definitiva approvazione lo scorso 14 dicembre. Con l’articolo 15-bis, la nuova legge trasforma, fino al 31 dicembre 2024, la disciplina operativa dello strumento istituito presso il Mediocredito Centrale, sempre più utilizzato per lo sviluppo delle imprese.

 

Del Temporary Framework, che termina con la fine dell’anno, conserva solo l’importo massimo garantito per beneficiario, che resta fissato a cinque milioni di euro. Per il resto, la nuova disciplina che regola il Fondo di garanzia MCC, in vigore dal primo gennaio 2024, cambia le carte in tavola. Ecco le principali novità apportate dalla legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, 145/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2023.

Come cambiano le percentuali di copertura

Fermo restando quanto determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013 in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati (cui la garanzia è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio a condizione che il finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca altra garanzia, reale, assicurativa o bancaria), dal prossimo anno le garanzie saranno così concesse:

  • misura massima dell’80%: operazioni legate al finanziamento di programmi di investimento; inoltre, operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non valutabili sulla base del modello di valutazione;
  • misura massima dell’80%: operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, oppure fino a 80 mila euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo fino a 50 mila euro;
  • misura massima del 60%: operazioni per il finanziamento di esigenze di liquidità in favore delle PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
  • misura massima del 55%: operazioni per il finanziamento di esigenze di liquidità in favore delle PMI rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione;
  • misura massima del 50%: operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali.

Fuori la fascia 5

Con le nuove disposizioni, saranno escluse le imprese in fascia 5 (ossia le più rischiose).

La fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria viene definita attraverso l’applicazione del modello di valutazione del Fondo, da alimentare, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari sia con quelli andamentali dell’impresa beneficiaria.

Via libera alle garanzie per le small mid cap

Dal primo gennaio 2024 si amplia la platea dei soggetti che potranno accedere alla garanzia del Fondo.

A partire dalle small mid cap, ossia le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (considerate anche le relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese).

Nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua complessiva, previa autorizzazione della Commissione europea, le small mid cap, oltre che per portafogli di finanziamenti, potranno accedere alla garanzia anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l’esclusione di quelle relative a investimenti nel capitale di rischio.

Sempre prevedendo l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, la garanzia del Fondo in favore delle small mid cap sarà così riconosciuta:

  • misura massima del 40%: operazioni legate al finanziamento di programmi di investimento; inoltre, operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;
  • misura massima del 30%: operazioni per il finanziamento di esigenze di liquidità.

Le garanzie rilasciate alle small mid cap, richiederanno il versamento di una commissione una tantum pari all’1,25 per cento dell’importo garantito.

Senza l’applicazione del modello di valutazione, saranno poi ammessi (entro un massimo del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo) gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese. Condizione necessaria è che l’importo delle loro operazioni finanziarie non superi i 60 mila euro.

Gli enti del terzo settore non iscritti al REA e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, invece, saranno ammessi nell’ambito di un’apposita sezione speciale del Fondo, di futura istituzione.

Temporary operativo fino al 31 dicembre 2023

Nella logica di graduale phasing out dal periodo emergenziale, innescato dalla pandemia prima e dalla crisi energetica poi, rimane in vigore solo fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione della disciplina transitoria e delle ulteriori misure per il contrasto agli effetti della crisi ucraina introdotte dalla legge di Bilancio 2022 che, si ricorda, prevede:

  • importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a cinque milioni di euro;
  • ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo.

Con percentuali di garanzia nella:

  • misura massima dell’80%: per tutte le operazioni finanziarie a fronte di investimento, per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
  • misura massima del 60%: relativamente a operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione;
  • misura massima del 90%: esclusivamente per le imprese colpite dal conflitto russo-ucraino.

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Jessica Gaigher / The Founder

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