FAQ
Nel caso di un contratto di leasing, la disposizione agevolativa richiesta dalla Nuova Sabatini dev’essere riportata nel contratto stipulato dalla società di leasing con il cliente e nei documenti di spesa che il fornitore emette nei confronti della società di leasing (che resta in possesso di tali documenti).
Le fatture per canoni di leasing periodici emesse dalla società di leasing verso il cliente non contengono invece tale riferimento normativo, in quanto l’agevolazione non si applica sui costi dei canoni ma sul costo attestato dal fornitore.
Si ricorda infine che la dicitura legata al credito d’imposta 4.0, anche nell’ambito della locazione finanziaria, va altresì apposta sul documento di trasporto.
Né la normativa Nuova Sabatini, né le indicazioni operative fornite dal Mimit entrano nel dettaglio relativamente alla producibilità degli impianti fotovoltaici in relazione al fabbisogno energetico dei beni strumentali contestualmente rientranti nello stesso progetto d’investimento. Non è espressamente previsto alcun limite tra energia rinnovabile prodotta e consumata, è posto invece l’accento sulla concomitanza degli investimenti.
In caso di CUP multipli, è sufficiente inserire in fattura il primo acquisito in ordine temporale. Saranno poi i gestori delle nuove agevolazioni concesse a indicare come dimostrare l’avvenuta spesa: per esempio inserendo i CUP successivi all’interno delle relative quietanze di pagamento.
La consegna non basta: il beneficio spetta dall’anno in cui il bene entra in funzione e viene trasmessa la comunicazione finale al GSE, purché entrambe le condizioni si verifichino nello stesso periodo d’imposta. Se la comunicazione viene effettuata successivamente, il beneficio slitta al periodo successivo.
Esempio: investimento allegato IV consegnato, entrato in funzione e interconnesso entro il 31 dicembre 2026. Invio comunicazione di completamento: gennaio 2027. Prima quota: modello Redditi 2028.
Per il Nuovo Piano Transizione 5.0, non risulta previsto né dalla norma primaria, né dal decreto attuativo, alcun obbligo di dicitura da apporre su fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento utile a fini probatori, dalla cui assenza possa discendere la revoca del beneficio. È tuttavia possibile, in via prudenziale, trascrivere sui documenti relativi ai beni agevolabili dal primo gennaio 2026:
“BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 427-436 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (LEGGE N. 199/2025)”
Il beneficio non utilizzato non va perso. Se la maggiorazione è stata correttamente indicata ma genera una perdita fiscale, questa può essere riportata negli anni successivi senza limiti di tempo, secondo le regole ordinarie. La regola vale sia per i beni acquistati sia per quelli acquisiti in leasing.
Sì. L’iperammortamento non entra nel reddito fissato dal concordato, ma viene considerato separatamente: l’impresa può quindi continuare a usufruire della maggiorazione fiscale prevista dal Nuovo Piano Transizione 5.0.
Non devi restituire il beneficio già fruito. Se però vendi il bene e non lo sostituisci con uno nuovo di costo e caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta, perdi le quote di beneficio che avresti dovuto utilizzare negli anni successivi. Se invece sostituisci il bene agevolato con un altro di costo inferiore e dotato di caratteristiche tecnologiche inferiori, il beneficio restante viene rimodulato di conseguenza.