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Nuova Sabatini Green: sì al fotovoltaico?

Da gennaio 2023, anche le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione energetica e agricola possono ottenere finanziamenti agevolati Nuova Sabatini per gli impianti di produzione energetica (fotovoltaici, di cogenerazione, microgeneratori…). L’acquisto delle attrezzature dovrà far parte di un più ampio programma di investimento organico e funzionale, coerente con l’attività svolta dall’impresa. Se corredata da certificazione ambientale di processo, di prodotto o da idonea autodichiarazione ambientale rilasciata dal produttore, anche questa tipologia di acquisizione godrà della maggiorazione Green.

Di Bruno Mosole, ingegnere specializzato nella redazione di perizie Transizione 4.0 e R&S

Nel 2023 si rinnova l’operatività della Nuova Sabatini, sancita dalla Circolare MIMIT n. 410823, emessa lo scorso 6 dicembre. Con l’ingresso nell’anno nuovo la riforma attua finalmente quanto disposto dal decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139/2022: viene riordinata una disciplina ormai stratificata nel tempo e si rende accessibile alle PMI la maggiorazione Green (art. 2 del decreto) affiancata alle ormai consolidate due linee di azione legate agli investimenti ordinari e 4.0.

Fotovoltaico agevolabile?

Tra le richieste di informazioni che più frequentemente sono giunte al team di Agevola negli ultimi mesi c’è quella relativa alle incentivazioni accessibili per iniziative finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Per quanto riguarda la possibilità di agevolazione del fotovoltaico con la Nuova Sabatini, la risposta è secondo quanto indicato dal MIMIT, lo scorso 28 febbraio, in relazione alle domande frequenti (FAQ) riferite alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo. L’acquisto di un impianto di produzione energetica è considerato ammissibile. Ma solo nel caso di beni classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 del codice civile, non corrispondenti quindi ad impianti infissi al suolo. Non sono pertanto ammissibili gli impianti ascrivibili in bilancio alla voce B.II.1, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti eolici di qualsivoglia entità.

Cosa prevede la normativa

Gli impianti di produzione energetica sono ammessi all’agevolazione Nuova Sabatini in funzione di quanto riportato al paragrafo 7.6 della Circolare direttoriale n. 410823:

«Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice Ateco 35.11, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia, e per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c., per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette l’acquisto di un impianto di produzione energetica (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o micro-generatori, ecc.), per risultare ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa, e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore».

Quindi, relativamente ai settori non afferenti alla produzione di energia ed agricolo (che possono accedere all’agevolazione anche per il singolo acquisto dell’impianto), al fine dell’ammissibilità alla Nuova Sabatini per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, è necessario che sia previsto un piano di investimento più ampio, di cui il fotovoltaico rappresenti una parte integrata in modo organico e funzionale. Si pensi, ad esempio, a un programma di investimento che prevede l’acquisto di macchine di produzione 4.0, in grado di poter direttamente sfruttare l’energia elettrica rinnovabile prodotta dall’impianto fotovoltaico ad esse asservito.

Produzione di energia pulita: ordinaria o green?

Un bene che può immediatamente essere associato all’immaginario green, nonché particolarmente evocato in funzione delle attuali contingenze internazionali e conseguenti riflessi nell’andamento dei costi dell’energia, è sicuramente il fotovoltaico. Ma come considerarlo a livello normativo, nel caso della Nuova Sabatini?

È importante ricordare che un’azienda intenzionata ad avvalersi di una determinata linea d’intervento agevolativo, ha tutto l’interesse a conoscerne in anticipo la compatibilità con i requisiti del bene oggetto dell’investimento. Nello specifico: un impianto green ha la possibilità di ottenere un contributo d’intensità analoga a quella prevista per gli investimenti 4.0, cioè pari al 3.575% annuo (art. 11 del decreto interministeriale 22 aprile 2022). Quindi il 30% in più rispetto agli aiuti previsti per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

Ma se, allettata dalla maggiorazione, un’azienda richiede per il suo investimento la Nuova Sabatini Green avendo invece diritto ad ottenere quella Ordinaria, il contributo è perduto. Se in fase di rendicontazione il bene in questione non è corredato dalla certificazione richiesta per la linea d’azione Green, l’azienda richiedente perde la possibilità di agevolarlo, sia in modalità Green, sia in modalità Ordinaria.

Per questo è altamente consigliato affidarsi a un’attenta prevalutazione tecnica ancora prima dell’acquisto. Con una specifica verifica dei requisiti è possibile accertare quale tipologia di Nuova Sabatini è appetibile per il bene in cui si intende investire.

Come accertare le caratteristiche green

I beni oggetto della linea di azione Green debbono sostanzialmente presentare dei requisiti tali da poter essere considerati «… a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi» (decreto interministeriale 22 aprile 2022, art. 1, punto p).

Ma come possono essere provate le caratteristiche dell’investimento relativamente al quale il beneficiario intende usufruire dell’agevolazione Green? Secondo quanto riportato al punto 6, art. 14 dello stesso decreto, possono essere utilizzati i seguenti metodi:

«Relativamente ai soli investimenti green, il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria deve alternativamente:

  1. dichiarare, nella DSAN di cui al comma 3, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate con il provvedimento di cui all’articolo 12, comma 1;
  2. fornire la DSAN di cui al comma 4, lettera a), nella quale il fornitore del bene agevolato deve, altresì, attestare che con riferimento al bene in questione sussiste un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo, tra quelle indicate con il provvedimento di cui all’articolo 12, comma 1, oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori del medesimo bene».

Relativamente al punto “6”, “ii”, seconda parte, le previste autodichiarazioni ambientali dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto alla ISO 14021, Tipo II, come evidenziato nell’ Allegato N. 6/C della Circolare direttoriale n. 410823.

Oltre ai metodi menzionati, il Ministero ha decretato altresì che:

«Eventuali ulteriori modalità di attestazione degli investimenti green, anche diverse rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere i) e ii), potranno essere disciplinate con il provvedimento di cui all’articolo 12, comma 1, in coerenza con l’evoluzione degli orientamenti e delle strategie unionali e/o nazionali in materia di sostenibilità ambientale degli investimenti produttivi».

Fotovoltaico green? Sì, con la certificazione

Insomma, anche gli impianti di produzione energetica (fotovoltaici, di cogenerazione, mini eolici, microgeneratori…) non infissi al suolo possono essere considerati green ai fini dell’agevolazione Nuova Sabatini. Il loro acquisto, però, deve essere inserito in un più largo programma di investimento organico e funzionale, coerente con l’attività svolta dall’impresa.

Grazie all’emissione di una certificazione ambientale di processo, di prodotto o di un’idonea autodichiarazione ambientale ISO 14021, rilasciata dal produttore, anche questa tipologia di investimento può oggi fruire della maggiorazione Green.

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Jessica Gaigher / The Founder

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