Credito di imposta dicitura corretta in fattura

Credito di imposta, fattura d’acquisto: se manca la dicitura corretta l’agevolazione si salva così

«Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi dal 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021»: è questa la dicitura che deve comparire sulle fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione di beni generanti un credito d’imposta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022Che fare se nella fattura di acquisto non è stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento?

Niente panico: è comunque possibile fruire dell’agevolazione per gli investimenti effettuati regolarizzando i documenti di spesa già emessi.

L’amministrazione finanziaria lo ha chiarito con le risposte a interpello n. 438 e 439, con cui dichiara estensibili ai casi ivi sollevati, riguardanti appunto il credito d’imposta, i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico nella FAQ 10.15, in cui vengono fornite precisazioni sulla corretta modalità di compilazione della fattura emessa nell’ambito della Nuova Sabatini.

Fatturazione per credito d’imposta: la procedura corretta

L’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che «ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194».

La dicitura corretta che dovrà essere inserita nella documentazione varia a seconda dell’arco temporale in cui viene effettuato l’investimento:

  • Dicitura per i nuovi investimenti a partire dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 con possibilità di consegna del bene fino al 31 dicembre 2022 se effettuata la prenotazione del bene entro il 31.12.2021:

«Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio 2021), art. 1 commi dal 1051 al 1067».

  • Dicitura per i nuovi investimenti a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 con possibilità di consegna del bene fino al 30 giugno 2023 se effettuata la prenotazione del bene entro il 31.12.2022:

«Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi dal 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021».

Fatture cartacee ed elettroniche: istruzioni per l’uso

Per le fatture emesse in formato cartaceo, la dicitura deve essere riportata dall’impresa sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

In caso di investimento in leasing, la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di investimento in ordinario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.

Nell’ambito della fatturazione elettronica, la dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:

  • inserita nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica;
  • inserita nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  • se non inseribile per esteso è valido l’inserimento del Codice Unico di Progetto all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

La fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Beni strumentali e dicitura non corretta in fattura: come salvare l’agevolazione

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate suggerisce alcune soluzioni per porre rimedio all’eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono di indicare esplicitamente, all’interno della fattura, il riferimento normativo.

In particolare, in relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione della norma anzidetta, potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con «scrittura indelebile» o mediante «utilizzo di apposito timbro».

Qualora, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente avrà due soluzioni alternative:

  • stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell’ 39 del DPR 633/72.
  • Seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019«realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso»; in sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, «da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa», che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sistema di Interscambio (si tratterebbe, in sostanza, della modalità di integrazione “elettronica” delle fatture emesse in reverse charge, che l’Agenzia suggeriva antecedentemente all’introduzione delle nuove specifiche tecniche).

Dovrebbe inoltre ritenersi ancora valida la “terza via” proposta dal MISE nella citata FAQ 10.15, benché non riportata nel documento di prassi dall’amministrazione finanziaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico suggeriva, infatti, che nel caso di fattura elettronica priva dell’indicazione richiesta, la regolarizzazione potesse avvenire, «mediante l’emissione», da parte del cedente, «di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto».

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