Fabbricati e costruzioni 4.0

Fabbricati e costruzioni: agevolabili come beni Transizione 4.0?

Di Bruno Mosole, ingegnere specializzato nella redazione di perizie Transizione 4.0 e R&S

 

Esistono particolari tipologie di opere che, se connesse al processo produttivo, sfuggono alle limitazioni imposte dal legislatore, rientrando così in tutto o in parte nella lista dei costi agevolabili, con ricadute non trascurabili in termini economici. Ecco i riferimenti normativi che aiutano a chiarire i dubbi relativi a una problematica di confine.

Come da tempo assodato, dall’agevolazione Transizione 4.0 (già Industria 4.0), precedentemente conosciuta come iperammortamento, sono da considerarsi esclusi gli investimenti in beni immobili.

In tal senso, la predetta esclusione è sancita dall’art. 1, comma 93, della Legge n. 208 del 2015, richiamato dal comma 13 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017, con la quale è stato istituito l’iperammortamento) e, successivamente, dal comma 34 art. 1 della Legge 205 del 2017, che prevede la non applicabilità del beneficio, tra gli altri, agli investimenti «in fabbricati e costruzioni».

In funzione di quanto innanzi, la questione parrebbe completamente risolta. Almeno finché non ci si trovi a dare una definizione di cosa il normatore intenda con la dicitura “fabbricati” e “costruzioni”.

In tal senso, pare possibile riferirsi ai chiarimenti riportati nella circolare n. 4/E pubblicata con data 30 marzo 2017 dall’Agenzia delle Entrate, in coordinamento con il MISE, ove viene evidenziato che per la corretta individuazione degli investimenti in “fabbricati e costruzioni”, ai fini della loro esclusione dall’agevolazione Transizione 4.0, assumono rilevanza i criteri applicati in sede catastale per la procedura di attribuzione, mediante stima diretta, della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi “D” e “E”.

Con riferimento quindi agli specifici chiarimenti poi riportati dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, nella circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016, viene precisato che alla categoria “costruzioni” afferisce «qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali  opere sono realizzate».

Stante quanto sopra, si potrebbe quindi nuovamente considerare chiusa la vicenda, se non fosse che la stessa Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, con nota n. 60244 del 27 aprile 2016, definisce come non oggetto di stima catastale e, pertanto, non da considerarsi costruzioni «quei silos (ovvero qualunque altro genere di contenitori) che costituiscono elementi della linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione (ad esempio, i silos presenti negli impianti di miscelazione, gli atomizzatori tipici dell’industria ceramica, ecc.), così come quei silos che possono essere agevolmente rimossi secondo il richiamato principio di valenza generale».

Nella medesima nota, si legge inoltre: «preliminarmente all’esame delle specifiche fattispecie, in linea generale, che la nozione di “opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo”, con cui la circolare n. 2/E del 2016 ha definito le “costruzioni” – da includere nella stima diretta – è riconducibile, di norma, a una condizione tecnico-fisica del bene che ordinariamente ne impedisca l’agevole rimozione (anche sotto il profilo della convenienza economica), senza alterare o distruggere il bene stesso o le altre componenti costituenti l’unità immobiliare (ad esempio per poter eventualmente riassemblare e utilizzare tale bene altrove)».

Volendo quindi sintetizzare, pare possibile affermare che, nel momento in cui l’opera sia realizzata in modo da poter essere smontata e riassemblata, senza prevedere alcuna alterazione o distruzione della stessa e/o dei suoi componenti (tipicamente, una struttura prefabbricata costituita da elementi metallici, sia portanti, che di tamponamento, con tutte e sole unioni bullonate e/o avvitate), nonché connessa al processo produttivo di un bene agevolabile, non è da considerarsi una costruzione, ma parte del bene produttivo, quindi, come tale, agevolabile ai sensi della Legge 232/2016 (allora iperammortamento, successivamente Industria 4.0, oggi Transizione 4.0).

Un esempio pratico

Si consideri un impianto di essicazione del legno, avente dimensioni anche importanti (lunghezza 20 m, larghezza 6 m, altezza 5 m), costituito da un involucro esterno di contenimento, nonché da impiantistica interna, il tutto fondato su una platea in conglomerato cementizio armato.

È possibile affermare che l’involucro esterno di contenimento è parte essenziale del ciclo produttivo (nel caso essicazione del legno, mediante controllo della temperatura e dell’umidità), in quanto necessario a separare l’area di lavorazione (volume di essicazione) dall’ambiente esterno.

Ebbene, se tale involucro esterno viene realizzato come prefabbricato in elementi metallici (sia portanti, che di tamponamento), collegati, tra loro ed alla fondazione, solamente mediante bullonatura e/o viti, alla luce di quanto innanzi esposto, potrà non considerarsi costruzione, ma parte dell’impianto di essicazione e, come tale, agevolabile ai fini Transizione 4.0, ovviamente se l’impianto sarà tale da poter soddisfare i previsti 5+2 requisiti normativi.

Nella predetta medesima configurazione, se l’involucro di contenimento dovesse essere realizzato con differente metodologia di connessione (per esempio, mediante saldatura) o con differenti materiali (laterizio e/o calcestruzzo), pur non modificandosi lo stretto nesso con il ciclo produttivo, sarebbe da considerarsi una costruzione e, come tale, escluso dall’agevolazione.

È evidente che il particolare aspetto in esame si configura come una problematica di confine, che può portare un bene, o parte importante dello stesso, prevedendo alcune differenze, a rientrare o meno nella lista dei costi agevolabili, con ricadute non trascurabili in termini economici.

Essendo le casistiche molto varie e complesse, in caso di dubbio è sempre consigliabile inoltrare all’Agenzia delle Entrate o al MISE un quesito, la cui risposta possa permettere di definire con certezza il perimetro dei beni rientranti, in modo da poter usufruire con serenità e sicurezza dell’agevolazione.

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Ing. Bruno Mosole

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