Lo scorso 24 settembre, anche Agevola Imprese Group ha preso...
Scopri di piùConversione del decreto-legge Milleproroghe
Nel Supplemento Ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 28.02.2022 è stata pubblicata la legge n. 15 del 25.02.2022, di conversione in legge, con relative modifiche, del decreto-legge n. 228 del 30.12.2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. D.L. Milleproroghe). Le nuove disposizioni contenute nella legge di conversione sono entrate in vigore il 1° marzo 2022.
Art. 2-ter, Conversione del decreto-legge Milleproroghe:
rateazione dei carichi di ruolo
L’art. 2-ter, introdotto in sede di conversione, è molto importante perché consente ai contribuenti decaduti da precedenti rateazioni di cartelle esattoriali di potere chiedere entro il 30 aprile p.v. una nuova dilazione per i medesimi debiti, senza dover obbligatoriamente saldare le rate scadute.
Art. 3, nella sua nuova formulazione, interviene su diverse materie
Antiriciclaggio
- L’obbligo di adeguata verifica si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente (nello specifico, si fa riferimento ai rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti);
- è stata rafforzata la tutela del segnalante di operazioni sospette, con la configurazione di una nuova fattispecie di reato per chiunque riveli indebitamente l’identità del segnalante;
- è stato modificato il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di € 2.000 fino al 31 dicembre 2022 (anziché 31 dicembre 2021), per ridursi a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023 (anziché 1° gennaio 2022).
Riduzione del capitale
Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (estensione rispetto all’originaria previsione limitata, invece, al 31 dicembre 2020) non si applica la disciplina codicistica della riduzione del capitale sociale, anche al di sotto del minimo legale, e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Fondo di Garanzia
Per quanto riguarda il fondo di garanzia, sono state previste le seguenti condizioni:
- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, la garanzia del Fondo, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è concessa nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza nel modello di valutazione di cui alla parte IX delle Disposizioni Operative;
- per i finanziamenti di cui all’art.13, comma1, lettere m e m-bis), del Decreto Liquidità (finanziamenti di importo non superiore a € 30.000) il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.
Art. 3-bis, Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
L’art. 3-bis, introdotto in sede di conversione, quale norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all’art. 18, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), stabilisce che detta misura si applichi alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021). Si ricorda che l’art. 18 in parola ha ripristinato – modificando l’art. 26 del d.P.R. 633/1972 (decreto IVA) – la possibilità, per il cedente del bene o il prestatore del servizio, di portare in detrazione l’IVA e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale e cioè dall’intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento (ovvero degli altri provvedimenti).
Art. 3-quater, Prevista una proroga per consegna dei beni strumentali
L’art. 3-quater, anch’esso introdotto in sede di conversione, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine (originariamente previsto, invece, al 30 giugno 2022) per consegnare i beni strumentali di cui agli investimenti, ordinari e Industria 4.0, prenotati entro il 31 dicembre 2021 che fruiscono del beneficio del noto credito di imposta.
Art. 10, Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili
L’art. 10 ha stabilito che la revisione periodica dei veicoli di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 possa essere svolta dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 fino al 31 dicembre 2022 (anziché 31 marzo 2022, come nell’originaria formulazione del decreto-legge convertito in legge).
Art. 11, Proroga di termini in materia di transizione ecologica
L’art. 11, al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, ha previsto che i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 sono fissati: a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022; b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023; c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024; d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
Art. 16, Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
L’art. 16, recante disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, ha prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza (anziché fino al 31 dicembre 2022) la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, ove possibile, delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e ha prorogato al 30 aprile 2022 lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario.
Per maggiori informazioni o per avere una consulenza
Jessica Gaigher
gaigher@agevolagroup.it
045 5118495
Iscriviti alla nostra Newsletter!
Rimani sempre aggiornato!
Articoli recenti
ZES Unica: verdetto sulla quota di credito spettante a metà dicembre
Dopo l’overbooking estivo, con la pezza messa dal dl Omnibus,...
Scopri di più