BONUS TURISMO

BONUS TURISMO

Il settore del turismo, uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19, beneficia di due specifici crediti d’imposta.

1) Bonus riqualificazione

La prima misura è il bonus riqualificazione di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014, ripristinato per il biennio 2020 e 2021, con qualche modifica, dal decreto Agosto (art. 79) e riguarda:

  • le strutture ricettive turistico alberghiere
  • gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali
  • le strutture ricettive all’aria aperta
  • le strutture che svolgono attività agrituristica.

Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

2) Bonus locazioni

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator possono poi fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio.

Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente e per le strutture turistico-ricettive, ma è vincolato al requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi.

A seguito della modifica apportata dalla legge di conversione del decreto Natale (l. n. 6/2021, art. 2-bis), ai fini della verifica della spettanza del bonus locazioni per i mesi di mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator devono verificare di aver subito una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone pagato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell’esercizio di attività d’impresa, il credito d’imposta spetta invece nella misura del 30% dell’importo del canone. Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati 2 distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.

Per maggiori informazioni o per avere una consulenza contattami gaigher@agevolaimprese.com

Iscriviti alla nostra Newsletter!

Rimani sempre aggiornato!

Articoli recenti
Menu