MEZZI DI TRASPORTO QUALI E QUANDO CONSIDERLARLI 4.0

Mezzi di trasporto: quali e quando considerarli 4.0

In più occasioni, come tecnici impegnati nel periziare macchine o impianti rientranti tra quelli previsti dal ”Piano Nazione Industria 4.0” (ora “Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0”), ci siamo trovati di fronte alla richiesta di non pochi clienti, interessati a valutare, se e in che modo, un mezzo pesante, targato per la circolazione stradale, potesse usufruire dell’agevolazione previsto dal piano innanzi citato.

Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 11, punto 11, della Circolare n° 4/E emessa dall’Agenzia delle Entrate, in concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con data 30.03.2017, ci si è trovati nella necessità di contenere gli entusiasmi dei clienti, segnalando che, con riferimento a quanto riportato nella circolare sopracitata, il mezzo pesante targato per la circolazione stradale, pur presentando le caratteristiche richieste dalla norma, non rientra nella griglia dei beni per i quali è stata prevista l’agevolazione, anzi, che tali mezzi sono esplicitamente esclusi.

Esempio

Per sopportare e meglio trasmettere con un esempio pratico quanto innanzi descritto, ai clienti si è più volte fatto riferimento al mezzo pesante, targato per la circolazione stradale, sul quale sia stata installata una gru, per il carico/scarico dei materiali da posizionare sul cassone, per il relativo trasporto.

Ebbene, dell’insieme mezzo pesante+gru, se quest’ultima era tale da ottemperare i previsti n° 5+2 requisiti obbligatori, la gru era l’unica componente a poter usufruire dell’agevolazione (iperammortamento o credito d’imposta), dalla quale il mezzo pesante era da considerarsi completamente escluso.

Parola all’Agenzia delle Entrate

Finalmente, a conferma e supporto di quanto innanzi, un punto di riferimento inequivoco è stato fornito sulla questione dall’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, la quale ha confermato la possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, riconducibili al modello “Industria 4.0”, in relazione all’acquisto di mezzi di trasporto speciali caratterizzati da funzioni automatizzate, quali (nel caso specifico) autocompattatori, autospazzatrici, autobetoniere e betonpompa (risposte del 12 novembre 2020, nn. 542 e 544).

Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi dal 184 al 197, della Legge n. 160 del 2019) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, da utilizzare esclusivamente in compensazione (c.d. “Bonus Investimenti 4.0”).

Il bonus di cui innanzi ha sostituito i precedenti benefici costituiti dall’“iperammortamento” in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi con le caratteristiche del modello “Industria 4.0”, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Sotto il profilo oggettivo, i beni per i quali è possibile fruire del beneficio, sono specificamente individuati in relazione alle caratteristiche funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello «industria 4.0».

Cosa rientra

Tornando ora al tema in esame, con due distinte istanze di interpello, è stato richiesto se potessero rientrare tra i beni agevolabili:

  • autobetoniera e betonpompa, acquistati da impresa operante nel settore edile con esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada;
  • autocompattatori e autospazzatrici acquistati da impresa operante nel settore dei rifiuti urbani.

Per tutti i mezzi indicati, viene dedotta la riconducibilità alla fattispecie “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.

Con particolare riferimento agli autocompattatori e alle autospazzatrici, viene precisato che saranno collegati al sistema informativo aziendale, che consentirà in telemetria di avere in tempo reale una serie di parametri (nel caso, un “PLC” dotato di sensori collegati alle attrezzature del mezzo, che consente di avere dati su consumi, localizzazione, cicli di carico e scarico dei rifiuti, ore di lavoro, monitoraggio degli stili di guida, segnalazione delle anomalie di funzionamento e delle sicurezze) per valutare la tipologia di lavoro, gli intervalli di manutenzione, la logistica del mezzo.

La riconducibilità dei beni tra quelli agevolabili, non può prescindere dall’accertamento di natura tecnica di sussistenza delle caratteristiche tecnologiche riferibili al paradigma “4.0”, formalizzato attraverso il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Tenuto conto delle caratteristiche tecniche, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “Bonus Investimenti 4.0”, deve ritenersi applicabile ai suddetti beni limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della c.d. “Direttiva Macchine”.

In particolare:

  • per quanto riguarda l’autobetoniera e la betonpompa, al costo riferibile all’insieme delle componenti ed attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di carico e scarico dei materiali di impiego dell’attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo; 
  • per quanto riguarda gli autocompattatori, al costo riferibile alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti;
  • per quanto riguarda le autospazzatrici, al costo riferibile alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di lavaggio/spazzatura delle strade.

A tal fine, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo”, in quanto tale però escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.

Precisazioni

L’Agenzia ha precisato, altresì, che ai fini del riconoscimento del beneficio l’impresa è comunque tenuta a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Ovviamente, per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l’onere documentale può comunque, come oramai ben noto, essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Per maggiori informazioni o per avere una consulenza contattami gaigher@agevolaimprese.com

Iscriviti alla nostra Newsletter!

Rimani sempre aggiornato!

Articoli recenti
Menu