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Nuovo Piano Transizione 5.0
17 Aprile 2026

Nuovo Iperammortamento, decreto attuativo al traguardo

L’ultima bozza risolve i dubbi interpretativi, presto la piena operatività

Dopo la soppressione del vincolo “Made in UE”, il decreto attuativo del Nuovo Iperammortamento 2026-2028 è in fase conclusiva. In seguito alla firma di Mimit e Mef, la successiva pubblicazione potrebbe arrivare entro un mese. L’ultima bozza del provvedimento, riporta la stampa specializzata, scioglie numerosi nodi interpretativi che, in questa prima parte dell’anno, avevano creato perplessità nelle imprese, rallentando gli investimenti. Il documento interministeriale interviene a chiarimento di quanto era rimasto in sospeso: dall’ammissibilità degli ordini antecedenti al 2026, all’idoneità del contratto di leasing in fase di “prenotazione con acconto”, fino all’estensione ai canoni dei software in cloud e agli investimenti in impianti di stoccaggio dell’energia stand-alone. Dopo l’attuazione, la piena operatività della misura sarà affidata a un successivo decreto direttoriale, atteso indicativamente entro l’estate.

In seguito a un lungo stallo, legato in particolare alla controversa clausola sui beni “Made in UE”, poi eliminata con l’art. 7 del decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, il decreto attuativo del Nuovo Iperammortamento è ormai in dirittura d’arrivo. Dopo la firma da parte dei Ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti, seguiranno il passaggio alla Corte dei Conti e la pubblicazione ufficiale, con tempi stimati in circa un mese.

La piena operatività della misura richiederà tuttavia un ulteriore passaggio: un decreto direttoriale definirà modulistica e apertura della piattaforma GSE per l’invio delle comunicazioni. Le tempistiche per quest’effettivo avvio, secondo le anticipazioni, potrebbero estendersi fino alla metà di giugno 2026.

Nel frattempo, però, la definizione del quadro normativo è comunque considerata il passaggio più importante per sbloccare gli investimenti rimasti in sospeso a causa dell’incertezza regolatoria.

I principali chiarimenti interpretativi

Il decreto attuativo, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, interviene su alcune delle principali criticità emerse nei mesi scorsi, fornendo indicazioni operative attese dalle imprese.

In primo luogo, viene chiarito che sono ammissibili anche gli investimenti avviati con ordini inviati prima del 2026, purché la consegna dei beni (o, per l’installazione di impianti fotovoltaici, la fine dei lavori) avvenga successivamente al 1° gennaio 2026. Il riferimento esplicito ai criteri del TUIR (art. 109) consente quindi di superare i dubbi legati al momento rilevante ai fini dell’agevolazione.

Importanti novità riguardano anche il leasing: la soglia minima di acconto del 20% del costo di acquisizione (da comunicare al GSE nell’iter procedurale di prenotazione dell’incentivo) si considera soddisfatta già con la stipula del contratto e con l’impegno all’acquisto da parte della società concedente. Viene quindi meno l’interpretazione più restrittiva che avrebbe richiesto il pagamento anticipato dei canoni entro 60 giorni.

Sul fronte delle tecnologie agevolabili, il decreto recepisce le richieste del mercato introducendo l’estensione ai software in modalità as-a-service: il beneficio sarà calcolato anche sui canoni di utilizzo, limitatamente alla quota di competenza del periodo agevolato.

Ulteriore chiarimento riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo: i sistemi di accumulo saranno autonomamente incentivabili, anche se non collegati a nuovi impianti di produzione di energia, ma ad impianti preesistenti al servizio della medesima struttura produttiva.

Infine, come specificato nella relazione tecnica al Dl 38/2026, viene confermato che le soglie di investimento (2,5 milioni, 10 milioni, 20 milioni) sono da considerarsi su base annuale e non sull’intero triennio di vigenza dell’impianto della misura: gli scaglioni si “azzerano” a ogni periodo d’imposta, con effetti rilevanti sulla pianificazione degli investimenti. Non è prevista, nel passaggio da un anno all’altro, la necessità di effettuare “prenotazioni” (ordini e acconti del 20%).

Procedura di accesso e funzionamento dell’incentivo

Nella nuova bozza del decreto attuativo, come già previsto dalla Legge di bilancio 2026, l’accesso al beneficio si conferma articolato in tre fasi, gestite tramite apposita piattaforma del GSE. Le imprese dovranno inviare una o più comunicazioni preventive con i dati di uno o più investimenti. Entro 60 giorni sarà necessario attestare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di ciascun bene.

A completamento degli investimenti e dell’interconnessione dei beni, sarà necessario trasmettere la comunicazione finale, comprensiva della documentazione tecnica e contabile. Il termine ultimo per tale adempimento è fissato al 15 novembre 2028.

Rispetto all’esperienza di Transizione 5.0, il meccanismo risulta più flessibile: sarà possibile avviare e chiudere anche singoli investimenti di un progetto più complesso e iniziare a fruire del beneficio in modo progressivo, scomputando dall’imponibile la maggiorazione degli ammortamenti con riferimento al periodo d’imposta nel quale viene trasmessa ciascuna comunicazione di completamento, senza attendere la conclusione dell’intero progetto.

Secondo fonti di stampa, potrebbe essere in discussione la richiesta alle imprese di una quarta comunicazione annuale riepilogativa, finalizzata al monitoraggio della spesa e alla gestione delle risorse prenotate da parte del Ministero dell’Economia.

Adempimenti, controlli e obblighi documentali

Sul piano degli adempimenti, una delle novità più rilevanti segnalate all’interno della bozza di decreto attuativo è l’obbligo generalizzato di perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti, indipendentemente da tipologia e valore, che cancella la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione per i beni di importo inferiore a 300 mila euro.

Il sistema dei controlli risulta rafforzato: il GSE sarà responsabile delle verifiche tecniche e documentali, mentre l’Agenzia delle entrate interverrà in caso di indebita fruizione per il recupero delle somme, con interessi e sanzioni.

Le imprese saranno tenute a conservare tutta la documentazione relativa agli investimenti (incluse perizie, certificazione contabile obbligatoria, fatture e documenti di trasporto) senza un limite temporale esplicitamente definito nel decreto.

Portata dell’agevolazione e ambito degli investimenti

Il Nuovo Iperammortamento, erede delle precedenti agevolazioni 4.0 e 5.0 erogate in forma di crediti d’imposta, si concretizza nella maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni strumentali acquisiti dalle imprese: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% fino a 10 milioni e 50% fino a 20 milioni. La fruizione avviene a partire dall’esercizio di interconnessione dei beni, secondo i coefficienti fiscali ordinari per i beni materiali stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti della metà per il primo esercizio, oppure per la percentuale ricavabile dall’articolo 103 del TUIR (beni immateriali).

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali ad alta tecnologia, inclusi i software, nonché quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. In questo ambito rientrano anche impianti di generazione, sistemi di accumulo e componenti accessorie, purché rispettino i requisiti tecnici e di dimensionamento previsti.

In attesa della pubblicazione ufficiale, il decreto attuativo si configura come un passaggio decisivo per dare certezza operativa al Nuovo Iperammortamento e riattivare i piani di investimento delle imprese.

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