La circolare AdE 8/E del 6 ottobre 2026 mette un punto fermo su un passaggio rimasto a lungo poco chiaro, quello del trattamento del Nuovo Piano Transizione 5.0 per le imprese che aderiscono al concordato preventivo biennale. Il Dl 38/2026 aveva stabilito che la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing non rilevasse nel reddito oggetto di concordato. Ora l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche il passaggio operativo: per gli anni 2026 e 2027, le quote di ammortamento e i canoni riferibili all’iperammortamento maturati nel biennio potranno essere utilizzati in dichiarazione come variazione in diminuzione del reddito concordato. Per le imprese che hanno effettuato quest’anno o stanno programmando nuovi investimenti, il coordinamento tra agevolazione e CPB diventa così più chiaro.
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Il chiarimento atteso sul Nuovo Piano Transizione 5.0
È stata pubblicata martedì scorso: la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 è la guida definitiva dell’Agenzia delle Entrate al concordato preventivo biennale.
Con il nuovo documento, organico e aggiornato, l’Agenzia integra le novità introdotte nel 2026 e chiarisce anche come devono essere trattate, nel reddito concordato, le maggiorazioni previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0.
La questione era rimasta sospesa dopo il Dl 38/2026, che con l’art. 7 aveva aperto l’agevolazione ai soggetti aderenti al concordato. La circolare 8/E chiarisce ora come tradurre quella previsione nella pratica: ora il meccanismo è definito anche sul piano operativo, con indicazioni utili per le imprese che stanno valutando investimenti incentivabili e adesione al CPB 2026-2027 entro il 2 novembre 2026.
Per un’azienda che sta programmando un investimento agevolabile, infatti, l’adesione al concordato non comporta la rinuncia al beneficio dell’iperammortamento, che sarà fruibile applicando successivamente la variazione prevista per le maggiorazioni di quote e canoni di leasing maturate nel biennio.
NPTR5 e CPB, questo matrimonio s’ha da fare
Il passaggio normativo che ha consentito il coordinamento dei due istituti, CPB e NPTR5, è l’articolo 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88: la disposizione ha, infatti, integrato l’articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, inserendo tra le componenti da non considerare ai fini della determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato (tra cui plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, determinate componenti relative alle partecipazioni e la maggiorazione del costo del lavoro prevista dalla disciplina del 2023) anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria riconosciuta dalla Nuova Transizione 5.0.
In generale, quando viene determinato il reddito rilevante per elaborare la proposta di CPB, la maggiorazione dell’iperammortamento viene tenuta fuori dal calcolo: non entra nella costruzione del reddito concordato. Ma non viene neppure persa ai fini fiscali, secondo la nuova circolare delle Entrate.
Dalla base di riferimento al beneficio
La circolare 8/E precisa, infatti, che «le quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi all’iperammortamento, maturate nel corso del biennio di concordato, possono essere utilizzate in diminuzione del reddito concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027, in sede di dichiarazione dei redditi».
Si può immaginare un’impresa che aderisca al CPB per il 2026-2027 entro il 2 novembre, concludendo formalmente tramite procedura GSE un investimento agevolabile con la Nuova Transizione 5.0 entro il 31 dicembre 2026.
Nel determinare il reddito rilevante ai fini del concordato (la base è l’annualità 2025), la maggiorazione prevista dall’iperammortamento non è stata necessariamente considerata, (nel 2025 la Nuova Transizione 5.0 non era in vigore). L’importo concordato per gli anni 2026 e 2027 viene così determinato dall’AdE secondo le regole del CPB.
Nel corso del 2026 e del 2027, intanto, maturano le quote di iperammortamento o iper- canoni di leasing relativi all’investimento. Per le componenti maturate nel biennio, la circolare chiarisce che è possibile utilizzarle in diminuzione, decurtandole quindi dal reddito concordato nella dichiarazione dei redditi 2027 (sul 2026) e 2028 (sul 2027). Ires o Irpef saranno applicate quindi a un importo minore rispetto a quello concordato.
Il coordinamento tra due strumenti diversi
La novità assume particolare rilievo perché il Nuovo Piano Transizione 5.0 e il concordato preventivo biennale intervengono su piani differenti.
L’iperammortamento 5.0 agevola gli investimenti attraverso una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile, applicata attraverso le quote di ammortamento o i canoni di leasing. Il CPB, invece, determina preventivamente il reddito d’impresa da assumere ai fini delle imposte sui redditi per il periodo concordato.
Per le imprese che stanno valutando contemporaneamente un investimento agevolabile e l’adesione al CPB 2026-2027, il chiarimento ora fornito dall’Agenzia consente quindi di leggere i due strumenti all’interno dello stesso quadro fiscale, senza confonderne i rispettivi meccanismi.
La valutazione dell’investimento e quella sull’adesione al concordato restano decisioni distinte, ma gli effetti fiscali possono adesso essere analizzati insieme, considerando anno per anno le quote di ammortamento e i canoni che maturano.