
PMI
con sede in Italia

Beni
materiali e immateriali 4.0

FER e sistemi di accumulo

Beni prodotti nell’Unione europea

Beneficio fiscale fino al 77,4%
Indice scheda
Cos’è
L’articolo 1, commi 427-436 della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025)delinea lo schema del nuovo incentivo per gli investimenti, anche in leasing, in beni strumentali 4.0, materiali e immateriali, effettuati (spediti o consegnati) dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell’emissione dell’ordine.
Beneficio
La misura riprende la logica dell’iperammortamento originario (2017-2019), consentendo di dedurre nelle dichiarazioni dei redditi una quota extra del costo dei beni 4.0 ai fini fiscali.


La maggiorazione dell’iperammortamento riportata sull’utile ante imposte può cubare un risparmio fino al 43,2% sulle tasse per le società di capitali e del 77,4% sulle tasse per le società di persone, utilizzabile in un numero di anni variabile a seconda della normativa vigente.
Rispetto al vecchio credito d’imposta 4.0, il Nuovo Iper è potenziato nell’importoein particolare per le imprese soggette all’Irpef con aliquota marginale più alta. Viene inoltre ampliata la gamma dei beni agevolabili.
Come funziona
Il Nuovo Iperammortamento interessa tutti i beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, AGV…) e immateriali 4.0 (software, piattaforme digitali, IoT…) che, negli anni passati, hanno potuto godere dei vecchi crediti d’imposta 4.0 (misura non più attiva). E non solo: i nuovi allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026, ampliano l’elenco dei beni coinvolti, prevedendo la possibilità di agevolare in modo autonomo anche nuove tipologie di software e di intelligenza artificiale avanzata e i beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili, anche stand alone, esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici tipo B e C.
Beneficio riservato ai beni made in EU
Gli investimenti ammissibili al Nuovo Iperammortamento devono essere effettuati in strutture produttive ubicate in Italia e devono riguardare esclusivamente beni prodotti nell’Unione europea o in Stati compresi nello Spazio economico europeo. Un vincolo territoriale inedito nella storia degli incentivi 4.0: le modalità di attestazione dell’origine dei beni saranno illustrate nel decreto attuativo che darà il via alla misura, atteso per l’inizio del mese di febbraio 2026.
Procedura e documentazione
Il decreto attuativo fornirà indicazioni anche in merito alla procedura di accesso al beneficio.
È già possibile, tuttavia, anticipare che saranno necessarie tre comunicazioni obbligatorie a GSE (preventiva, di conferma acconto, di completamento).
Sarà inoltre obbligatoria la perizia tecnica asseverata per i beni di valore individuale superiore a 300.000 euro (o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante al di sotto di tale soglia).
Il decreto attuativo potrebbe inoltre prevedere la necessità di:
- certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente oppure dichiarazione di origine resa dal produttore per attestare che il bene è stato integralmente ottenuto nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, oppure ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel medesimo territorio.
Esempio 1
Società di capitali (IRES)
Nel caso di un bene con caratteristiche 4.0, a fronte di un investimento di 300.000 €, è possibile beneficiare del contributo Nuova Sabatini 4.0 del 10,1% circa. Sottraendo il contributo Nuova Sabatini al costo iniziale del bene, è possibile applicare all’importo nettizzato il Nuovo Iperammortamento al 280% (risultante in una deduzione complessiva del 43,2% – IRES). Pertanto il costo del bene al netto degli incentivi (escluso l’ammortamento ordinario) sarà di 153.189,6 € con un risparmio totale di 146.810,4 € (distribuito su più anni).
* Escluso ammortamento ordinario

Esempio 2
Società di persone (IRPEF)
Nel caso di un bene con caratteristiche 4.0, a fronte di un investimento di 300.000 €, è possibile beneficiare del contributo Nuova Sabatini 4.0 del 10,1% circa. Sottraendo il contributo Nuova Sabatini al costo iniziale del bene, è possibile applicare all’importo nettizzato il Nuovo Iperammortamento al 280% (risultante in una deduzione complessiva del 77,4% – IRPEF). Pertanto il costo del bene al netto degli incentivi (escluso l’ammortamento ordinario) sarà di 60.952,2 € con un risparmio totale di 239.047,8 € (distribuito su più anni).
* Escluso ammortamento ordinario

Più vantaggio in leasing
Contratto leasing finanziario
L’utilizzatore deduce i canoni leasing maggiorati del +180%
Il beneficio sui canoni ha lo stesso effetto dell’ammortamento ma garantisce maggiore flessibilità finanziaria. Non essendo previsto un esborso iniziale, l’impresa preserva la propria liquidità. Essendo il bene oggetto dell’investimento escluso dallo stato patrimoniale, l’impresa migliora i propri indici patrimoniali con una ricaduta positiva sul rating.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
Agevola Imprese Group consiglia
Pur non essendo ad oggi fornite specifiche indicazioni relative all’obbligo di apposizione, ecco prudenzialmente la dicitura da trascrivere su tutti i documenti di spesa relativi ai beni agevolabili:
DICITURA BENI STRUMENTALI NUOVO IPERAMMORTAMENTO DAL PRIMO GENNAIO 2026
“BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 427-436 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (LEGGE N. 199/2025)”
COMPLIANCE CAT-NAT
Attenzione: l’obbligo di stipula della polizza catastrofale, che impone alle imprese di assicurare terreni e fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, pur non richiamato dalla normativa di riferimento per l’accesso al beneficio, potrebbe essere riproposto nelle fasi attuative della misura. Qui i termini previsti a seconda della dimensione aziendale: 31 marzo 2025 per le grandi imprese; primo ottobre 2025 per le medie imprese; 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese(salvo determinate eccezioni per cui la scadenza è prorogata al 31 marzo 2026).
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