Dalla Legge di bilancio al decreto attuativo presto in arrivo, ma già diffuso dalla stampa specializzata. Come funziona l’agevolazione più attesa dall’industria, tra maggiorazioni dell’ammortamento fino al 180%, orizzonte triennale, nuovi beni strumentali agevolabili, vincoli territoriali “Made in UE/SEE” e una procedura comunicativa che richiama l’esperienza dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0. Il Nuovo Iperammortamento è un incentivo strutturale, basato su una super deduzione dal reddito e non su fondi a esaurimento. Una misura che premia le imprese con capienza fiscale e si presta a essere combinata con strumenti di finanziamento come il leasing, garantendo maggiore flessibilità finanziaria.
In attesa della piena operatività, le imprese sono chiamate a pianificare fin da ora investimenti e struttura finanziaria.
Anno nuovo, vita nuova. La Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) archivia ufficialmente, almeno per il triennio 2026-2028, la stagione dei crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0” per tornare a un incentivo basato sull’iper deduzione dal reddito d’impresa.
Più sostenibile per i conti pubblici, dato che produce effetti fiscali differiti e graduali, senza richiedere stanziamenti di spesa o fondi dedicati, il meccanismo del Nuovo Iperammortamento viene disciplinato dall’articolo 1, commi 427-436 dell’ultima Finanziaria. Consente alle imprese di applicare il coefficiente di ammortamento relativo al loro investimento (anche in leasing) su un costo maggiorato fino al 180%, recuperando così una quota extra di deduzione ai fini Ires o Irpef. Una logica già sperimentata tra il 2017 e il 2019 con i vecchi “super e iper ammortamenti” per i beni strumentali, ma aggiornata nei contenuti, negli investimenti agevolabili e nei vincoli di accesso.
Il beneficio nasce per restare, strutturalmente, nel medio termine: si applica agli investimenti effettuati (consegnati o spediti) dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La sua concreta operatività è però ora legata all’emanazione di un decreto attuativo MIMIT-MEF, attualmente in fase di concerto, il cui testo è già stato integralmente diffuso dalla testata Innovation Post.
Qui un indice degli argomenti:
- Quanto vale l’Iper? Aliquote, scaglioni e impatto fiscale
- L’incentivo ha effetto sul reddito imponibile
- I nuovi beni agevolabili: gli elenchi si aprono a tecnologie d’avanguardia
- Autoproduzione di energia rinnovabile: impianti stand alone
- Il vincolo “Made in UE/SEE” è senza precedenti
- La procedura: tre comunicazioni e una piattaforma GSE
- Oneri documentali, controlli e rischio decadenza
- Commenti
Quanto vale l’Iper? Aliquote, scaglioni e impatto fiscale
La misura della maggiorazione varia in funzione dell’ammontare degli investimenti effettuati:
- +180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota eccedente e fino a 10 milioni;
- +50% per la parte compresa tra 10 e 20 milioni.
In base alle interpretazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate in materia di crediti d’imposta 4.0 (circolare n. 14/E del 2022), l’orientamento prevalente è che gli scaglioni si applichino su base annuale, rigenerandosi in ciascun esercizio. Ciò comporterebbe, ad esempio, la possibilità di applicare la maggiorazione del 180% su investimenti fino a 2,5 milioni di euro sia nel 2026, sia nel 2027, sia nel 2028.
L’incentivo ha effetto sul reddito imponibile
Dal punto di vista operativo, l’iperammortamento si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile, da operare in dichiarazione dei redditi. Per sua stessa natura, quindi, il beneficio è pienamente fruibile solo dalle imprese con capienza fiscale, cioè in grado di generare redditi imponibili. Un elemento che restringe la platea rispetto ai crediti d’imposta immediatamente compensabili, ma che, secondo recenti analisi statistiche, sembra compatibile con la struttura finanziaria di una parte significativa del tessuto produttivo, soprattutto per investimenti entro i 2-2,5 milioni di euro.
I nuovi beni agevolabili: gli elenchi si aprono a tecnologie d’avanguardia
Un’evoluzione sostanziale rispetto alle esperienze 4.0 e 5.0 è rappresentata dall’aggiornamento degli elenchi dei beni iperammortizzabili. Gli storici allegati A e B della legge 232/2016, che hanno accompagnato per un decennio lo sviluppo delle imprese, vengono sostituiti dai nuovi Allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026, che aggiungono ulteriori dispositivi di ultima generazione agli elenchi della vecchia Industria 4.0.
Lo schema del Nuovo Iperammortamento non mette più al centro il mero “macchinario interconnesso”, ma l’intero ecosistema tecnologico che abilita la trasformazione digitale. E infatti l’assortimento dei beni materiali agevolabili si rimpingua con: hardware avanzato per l’intelligenza artificiale (server GPU, infrastrutture HPC, edge computing); reti industriali (5G privato, Wi-Fi industriale, TSN); cybersecurity OT; sistemi evoluti di interazione uomo-macchina anche in ambito Retail 4.0; componentistica per il revamping con focus su efficienza e recupero energetico.
Sul fronte dei beni immateriali, l’Allegato V amplia e aggiorna in modo significativo il perimetro del “software 4.0”, includendo l’AI generativa, le piattaforme di process mining, i sistemi MLOps, le soluzioni low-code/no-code, i software per la rendicontazione ESG, il passaporto digitale del prodotto e gli Energy Management Systems per la gestione delle microgrid aziendali.
Autoproduzione di energia rinnovabile: impianti stand alone
Accanto ai beni 4.0, il Nuovo Iperammortamento si rivolge anche agli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo. Gli impianti sono ammissibili a prescindere dalla presenza di un bene strumentale all. IV o V all’interno dello stesso progetto d’innovazione.
Il testo del decreto attuativo circolato nelle ultime settimane dettaglia le tipologie di spesa ammissibili in ambito FER (generazione, storage, trasformazione, servizi ausiliari); le regole di localizzazione degli impianti, incluse le ipotesi di autoconsumo a distanza; i criteri di dimensionamento, con un limite di producibilità pari al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Per il fotovoltaico resta il vincolo sui moduli ad alta efficienza prodotti in UE già previsto dal vecchio incentivo 5.0, con una differenza sostanziale però: l’esclusione dei pannelli fotovoltaici della lettera a, art. 12, comma 1 del DL Energia 181/2023. In buona sostanza, come si evince dal Registro Enea, risultano oggi iperammortizzabili esclusivamente i modelli 3SUN di Enel.
Il vincolo “Made in UE/SEE” è senza precedenti
Non solo fotovoltaico europeo: tutti i beni interessati dal Nuovo Iperammortamento, materiali e immateriali, devono rispondere al requisito territoriale “Made in UE/SEE”. L’incentivo che oggi conserva l’eredità dei vecchi crediti d’imposta 4.0 e 5.0, è subordinato alla condizione che i beni siano prodotti (o trasformati in maniera sostanziale) negli stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che si estende anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Il decreto attuativo, nel testo reso noto, traduce questo vincolo in obblighi documentali distinti. Per i beni materiali valgono i criteri del Codice doganale dell’Unione, da attestare con certificato camerale di origine o dichiarazione del produttore.
Per i beni immateriali è richiesta una dichiarazione ad hoc sull’origine del software e sullo sviluppo sostanziale, con soglia minima del 50% del valore delle attività svolte in UE/SEE.
La procedura: tre comunicazioni e una piattaforma GSE
L’accesso al Nuovo Iperammortamento è subordinato a una procedura articolata in tre fasi, gestita tramite una piattaforma telematica del GSE:
- Comunicazione preventiva, con i dati dell’impresa e il programma di investimento;
- Comunicazione di conferma, entro 60 giorni, con prova del pagamento di un acconto almeno pari al 20%;
- Comunicazione di completamento, al massimo entro il 15 novembre 2028, corredata da perizie, attestazioni e certificazioni.
Il sistema richiama da vicino l’esperienza dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, con l’aggiunta di controlli formali e successive verifiche sostanziali affidate al GSE.
Oneri documentali, controlli e rischio decadenza
Come già avvenuto in passato, il presidio documentale non è un optional. Per i beni di valore superiore a 300 mila euro è richiesta una perizia tecnica asseverata. Sotto la soglia è possibile dotarsi di un’autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, sebbene l’AdE suggerisca comunque anche in questo caso, prudenzialmente, la redazione di una perizia.
Per tutti gli investimenti è inoltre necessaria una certificazione contabile dei costi sostenuti.
La documentazione dovrà essere conservata fino al decimo anno successivo al completamento dell’investimento. In caso di irregolarità, false dichiarazioni o mancato rispetto dei requisiti, il decreto disciplina puntualmente le cause di decadenza e la procedura di recupero dell’agevolazione, con il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate.
In attesa che il decreto attuativo trasformi la cornice legislativa in una misura pienamente utilizzabile, si aprono settimane fondamentali per la pianificazione e la pre-valutazione degli investimenti in programma, con la consulenza di Agevola Imprese Group.
Scarica qui la scheda dell’agevolazione aggiornata a gennaio 2026 e calcola il beneficio fiscale ottenibile dalla tua impresa!
Nuovo Iperammortamento
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