Il 4 maggio 2026 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto attuativo del Nuovo Piano Transizione 5.0 per il triennio 2026-2028, basato sull’iperammortamento. Il provvedimento, il cui iter è in via di completamento con gli ultimi passaggi formali, dovrebbe portare all’apertura del portale entro i primi giorni di giugno, rendendo urgente la pianificazione degli investimenti da incentivare. Rispetto alle bozze circolate nella prima parte dell’anno dopo la definitiva rimozione del “vincolo UE”, viene introdotta dall’ultima versione del decreto una struttura procedurale più complessa, con due nuove comunicazioni obbligatorie. Nessuna traccia, invece, di disposizioni atte a includere i software in cloud o i sistemi di accumulo dell’energia “sganciati” da nuovi gruppi di generazione. Confermata la possibilità di agevolare beni ordinati prima del 2026 ma consegnati a partire da quest’anno. Alla luce del nuovo testo siglato Mimit, restano validi alcuni chiarimenti operativi forniti dal Ministero nelle scorse settimane, utili per orientare le imprese.
È stato firmato il 4 maggio da Adolfo Urso, dopo un lungo confronto tecnico tra Mimit e Mef, il decreto attuativo del Nuovo Piano Transizione 5.0, ormai ufficialmente così battezzato in tutti i materiali divulgativi ministeriali. Il testo è ora atteso alla bollinatura della Ragioneria e al sigillo del Ministro dell’Economia, passaggi cui seguiranno il controllo della Corte dei conti e la pubblicazione del decreto direttoriale necessario per l’apertura della piattaforma Gse.
L’intero iter è previsto richiedere circa un mese: le imprese potrebbero quindi iniziare a presentare le pratiche inerenti all’agevolazione basata sull’iperammortamento entro i primi dieci giorni di giugno. Ma la pianificazione degli investimenti, che molte aziende hanno finora sospeso o rinviato a causa del ritardo accumulato e degli aggiustamenti in corso d’opera, dovrà partire immediatamente.
Qui un indice degli argomenti:
Più controlli e cinque comunicazioni obbligatorie
Il documento che attua l’impianto della misura, infatti, consolida un sistema articolato di comunicazioni per poter fruire dell’incentivo, che sarà utilizzabile solo a fronte della conferma di esito positivo da parte del Gse della comunicazione di completamento dell’investimento. Uno schema che impone per sua natura una programmazione meticolosa sin da subito.
I passaggi chiave:
1 • comunicazione iniziale, contenente i dati dell’azienda dell’investimento e data prevista di interconnessione/entrata in funzione;
2 • dalla notifica di esito positivo GSE alla prima comunicazione, comunicazione di conferma dell’investimento con acconto almeno del 20%, entro 60 giorni (in caso di leasing soddisfatta con la stipula del contratto e con l’impegno all’acquisto da parte della società concedente);
3 • comunicazione di completamento, da inviare in seguito a consegna del bene e interconnessione, allegando due attestazioni obbligatorie:
- perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti (senza soglie minime di costo);
- certificazione contabile delle spese.
Il decreto attuativo prevede inoltre due ulteriori oneri comunicativi per i beneficiari dell’agevolazione, ai fini del monitoraggio della spesa pubblica:
4 • comunicazione annuale per fornire una stima di utilizzo del beneficio (entro il 20 gennaio di ogni anno);
5 • comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento (entro il 30 giugno di ogni anno).
Tempistiche e rischio slittamenti del beneficio
Considerando la struttura procedurale stratificata, un aspetto operativo da non sottovalutare riguarda la decorrenza dell’agevolazione. La deduzione maggiorata nella dichiarazione dei redditi prende il via, infatti, dal periodo d’imposta in cui viene attestato dal Gse l’esito positivo delle verifiche che seguono la comunicazione di completamento, condizionata a sua volta alla messa in funzione del bene e alla sua efficace interconnessione.
Ciò significa che eventuali ritardi nella trasmissione della comunicazione di completamento possono far slittare la fruizione del beneficio all’anno successivo, con impatti concreti sulla pianificazione fiscale.
Fondamentale effettuare una programmazione il più possibile precisa degli step procedurali entro la chiusura dell’esercizio di realizzazione dell’investimento, per poterne beneficiare senza differimenti.
Spettanza legata al momento della consegna
In analogia con quanto riportato dalla stampa specializzata a metà aprile, quando le prime bozze del documento “post rimozione vincolo UE” avevano iniziato a circolare, viene ribadita dall’ultima versione del decreto attuativo la previsione che gli investimenti agevolabili sono quelli completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Resta così confermata la possibilità di includere investimenti ordinati prima del 2026 ma consegnati a partire da tale anno.
Un elemento rilevante riguarda la definizione di “completamento”, che determina l’insorgere della spettanza del beneficio: per i beni strumentali coincide con l’effettuazione secondo le regole fiscali del TUIR, art. 109; per il leasing fa fede il verbale di consegna del bene, mentre per gli impianti destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili conta la data della dichiarazione di fine lavori.
Mentre la spettanza dell’incentivo corrisponde all’esercizio relativo all’anno di effettuazione (cui fanno riferimento anche le soglie annuali degli scaglioni di investimento), la fruizione effettiva può partire solo dopo interconnessione (o allacciamento alla rete per le FER), comunicazione di completamento e via libera dal Gse (atteso entro dieci giorni da quest’ultima).
Nell’attuativo niente SaaS né BESS autonomi
La stesura del decreto firmata da Urso lascia ad oggi, di fatto, esclusi dall’agevolazione i software in modalità cloud (SaaS), con i canoni di abbonamento per “loro natura” non ammortizzabili, similmente a quanto avviene negli ambiti del leasing operativo o del noleggio.
La decisione di non esplicitare un’apertura per questi servizi digitali ha già suscitato critiche da parte delle associazioni di categoria, che ne contestano l’incoerenza rispetto agli obiettivi strategici del Nuovo Piano Transizione 5.0: le soluzioni in cloud, che vengono erogate in modalità as-a-Service, rappresentano la modalità prevalente di adozione dei servizi digitali da parte delle imprese. Allo stato attuale, invece, si restringe il perimetro dei beni immateriali agevolabili, con il risultato dello spostamento dell’attrattività della misura verso i beni materiali ad alta tecnologia.
Nemmeno l’auspicata apertura agli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica “sganciati” dal contestuale acquisto di un nuovo impianto di autoproduzione di energia rinnovabile, o di fotovoltaico incluso nelle lettere B e C del Registro Enea (moduli Enel), viene ripresa nel decreto attuativo del Piano. I sistemi di accumulo potranno essere agevolati solo in funzione dell’acquisto di gruppi di generazione, ai quali dovranno essere proporzionati.
Le FAQ “ufficiose” restano un riferimento operativo
Alcuni chiarimenti informali sul Nuovo Piano Transizione 5.0 forniti dal Mimit nelle settimane precedenti alla firma del decreto e raccolte sulla piattaforma FASI.eu non vengono smentiti dal nuovo provvedimento. Tra i principali:
- non è richiesto l’inserimento di dicitura normativa all’interno dei documenti di spesa relativi all’investimento agevolato;
- non è richiesta al beneficiario la polizza catastrofale (che invece sarà presto necessaria per l’ottenimento della Nuova Sabatini ed è già requisito fondamentale negli ambiti Smart&Start, bando Isi Inail, SIMEST Fondo 394/81, tra gli altri);
- la cumulabilità con altre agevolazioni (che non la escludano) è possibile entro il limite del 100% dei costi, nettizzando il costo dai benefici concessi dalle precedenti.
Indicazioni utili per sciogliere dubbi operativi in attesa delle circolari operative.
Opportunità e programmazione: la sfida per le imprese
Il nuovo piano mette a disposizione risorse rilevanti, valutate in circa 9,8 miliardi di euro fino al 2028. L’arco temporale concesso è ampio, ma la pianificazione fiscale non è un optional. Complessità procedurale e alcune limitazioni rilevanti impongono di coniugare tempestività degli investimenti e correttezza degli adempimenti, evitando rinvii del beneficio per errori formali o ritardi.
Con l’apertura imminente della piattaforma Gse, per le imprese si apre una fase decisiva: programmare, comunicare e completare gli investimenti in tempi congrui sarà determinante per cogliere le opportunità di crescita e digitalizzazione offerte del Nuovo Piano Transizione 5.0.