Agevola Imprese

Transizione 5.0
22 Maggio 2026

Transizione 5.0, tax credit “ex-esodati” da usare entro il 2026

Il DL fiscale è Legge: con via libera GSE, spettanza all’89,77% da compensare entro il 31 dicembre

La conversione in Legge del decreto fiscale, votata mercoledì scorso alla Camera, chiude definitivamente il cerchio per le imprese “ex-esodate” della Transizione 5.0 che avevano ottenuto dal GSE la conferma dell’ammissibilità tecnica dei propri investimenti e, dopo il 29 aprile, ratifica dell’ammontare spettante. Ma attenzione alla tempistica: il credito d’imposta riconosciuto per beni strumentali 4.0 e formazione, pari all’89,77% dell’importo richiesto, dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026. Separata, invece, la partita dei contributi per fotovoltaico, accumuli e certificazioni: seguiranno un iter Mimit dedicato nel triennio 2026-2028. Fuori dai conteggi oggetto delle ultime comunicazioni di convalida GSE, le agevolazioni riferite a queste spese confluiranno in un contributo “a parte”, subordinato a un futuro decreto attuativo.

Con il voto di fiducia posto dalla Camera il 20 maggio sulla conversione del decreto fiscale, diventa definitivo l’impianto introdotto dal DL 42/2026 e confluito nell’articolo 8 del DL 38/2026, il decreto fiscale. La norma interviene sulle imprese che, nel periodo compreso tra il 7 e il 27 novembre 2025, avevano presentato la comunicazione preventiva 5.0 per progetti “tecnicamente ammissibili”, rimanendo però escluse dal plafond repentinamente esaurito del credito d’imposta Transizione 5.0.

Il nuovo assetto, rispetto alla prima versione del decreto fiscale emanata a fine marzo, aumenta il limite di spesa pubblica a favore di queste imprese da 537 milioni a 1.302,3 miliardi di euro e porta il beneficio loro riconosciuto dal 35% inizialmente previsto all’89,77% del credito originariamente spettante, con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali degli Allegati A e B della legge 232/2016 e alle spese di formazione del personale (art. 8, comma 1).

Risultato, questo, di un tavolo aperto con le categorie, insorte circa due mesi fa contro la prima stesura del provvedimento. Senza il correttivo, le aliquote effettive di credito compensabile si sarebbero tradotte nel migliore dei casi a un massimo del 15,75% di quanto effettivamente maturato, limitato ai soli investimenti in beni strumentali degli Allegati A e B, senza nessun ristoro per le Fonti di Energia Rinnovabili.

Credito da utilizzare entro il 31 dicembre 2026

Se la conversione in Legge del decreto fiscale sancisce definitivamente la copertura quasi integrale per le celeberrime “liste d’attesa 5.0”, va rilevato come il Governo non sia intervenuto a modificare la previsione per cui le imprese ormai “ex-esodate”, che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di “via libera”, possono utilizzare il credito tramite modello F24, decorsi cinque giorni, soltanto entro il 31 dicembre 2026 (art.8, comma 3).

Il credito dovrà essere compensato con codice tributo 7079 (Agenzia delle Entrate: risoluzioni n. 16/E del 23 aprile 2026 e n. 14/E del 16 aprile 2026), senza applicazione dei limiti ordinari previsti per le compensazioni fiscali e senza il blocco collegato a eventuali ruoli superiori a 1.500 euro.

Per le imprese interessate questo significa che la pianificazione finanziaria è in questo momento decisiva: il credito riconosciuto dovrà infatti essere interamente assorbito entro la fine del 2026, senza possibilità di trascinamento sugli esercizi successivi.

Perché le conferme GSE non coprono fotovoltaico e certificazioni

Le imprese che hanno ricevuto le comunicazioni di “via libera” GSE con il credito spettante a partire dal 29 aprile, hanno notato l’assenza, nel calcolo riportato, degli importi relativi a impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e spese di certificazione inizialmente inseriti nelle pratiche.

Non si tratta di un errore o di un’omissione del Gestore dei Servizi Energetici. È invece l’effetto diretto della riscrittura normativa operata dal DL 42/2026 sul DL 38/2026, che ha convogliato il beneficio originariamente unitario in due strumenti distinti.

Da un lato c’è, quindi, il credito d’imposta pari all’89,77% di quanto spettante, già ratificato alle imprese dal GSE e immediatamente utilizzabile in compensazione; dall’altro nasce un contributo autonomo destinato alle spese energetiche e documentali (art. 8, comma 3-bis).

Due strumenti distinti, con regole diverse

Per le aziende ex-esodate 5.0, la nuova architettura dell’articolo 8 del DL 38/2026 convertito in Legge veicola quindi su due binari le agevolazioni, che hanno natura e tempistiche differenti.

Il comma 1 disciplina il credito d’imposta relativo a beni 4.0 e formazione, utilizzabile esclusivamente nel 2026 tramite compensazione fiscale.

Il nuovo comma 3-bis introduce, invece, un contributo dedicato:

  • agli impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • ai sistemi di accumulo;
  • alle certificazioni contabili;
  • alle certificazioni energetiche e DNSH.

Come specificato in sede di conversione, tale contributo rientrerà nel quadro degli aiuti di Stato e dovrà essere gestito secondo il regime europeo applicabile. Come il credito d’imposta, non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né della base imponibile Irap; non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi previsti dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Questo secondo strumento per FER e certificazioni avrà una dotazione distribuita sul triennio 2026-2028: 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. L’erogazione sarà gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE, secondo modalità che dovranno essere definite con un apposito decreto attuativo.

Nessun nuovo adempimento, ma attenzione alla strategia finanziaria

Sul piano documentale non si aggiungono nuovi obblighi per le imprese “ex-esodate”: le comunicazioni originarie erano già state compilate con tutti gli elementi necessari sia per il credito d’imposta sia per il futuro contributo MIMIT.

Cambia però la gestione finanziaria delle agevolazioni. Le aziende dovranno considerare separate le due poste:

  • il credito d’imposta confermato dal GSE è già utilizzabile in F24, ma solamente entro fine 2026;
  • il contributo per fotovoltaico, accumuli e certificazioni seguirà invece un iter autonomo, con tempistiche legate al futuro decreto ministeriale e agli stanziamenti distribuiti sul triennio 2026-2028.

Per le imprese coinvolte, la priorità diventa quindi verificare fin da subito la capacità di assorbimento fiscale necessaria a utilizzare integralmente il credito entro la scadenza prevista dalla norma.

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