Parte ufficialmente oggi, con l’apertura della piattaforma del GSE per le comunicazioni preventive, il Nuovo Piano Transizione 5.0 – iperammortamento 2026-2028. Ma sono già emersi, nelle ultime settimane, importanti chiarimenti sulle regole applicative. L’aspetto più delicato è la differenza tra spettanza e fruizione: la maggiorazione matura in funzione dell’entrata in funzione del bene e della trasmissione della comunicazione di completamento al GSE, mentre il suo utilizzo dipende dall’esito positivo delle verifiche. Attraverso casi concreti, il consulente Mimit, Senior Advisor e Lead Teacher presso il Sole 24 Ore, Marco Belardi, spiega come individuare il periodo d’imposta di competenza, quando inserire il beneficio in dichiarazione e quali questioni restano aperte, in attesa di chiarimenti ufficiali.
Il via operativo al Nuovo Piano Transizione 5.0 – iperammortamento 2026-2028, che incentiva investimenti ad alta digitalizzazione effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, arriva oggi. Con la pubblicazione del decreto direttoriale che dispone l’apertura della piattaforma GSE, si chiude un iter istituzionale avviato con l’adozione del decreto attuativo, che ha recepito le novità della Legge n. 88/2026 di conversione del cosiddetto Decreto Fiscale. Oltre ad aprirsi ai soggetti Cpb, il Nuovo Piano 5.0 si è liberato una volta per tutte del vincolo “made in UE” (FER escluse).
Grazie all’apertura del portale GSE, le imprese possono ora accedere alla sezione dedicata alle comunicazioni preventive, la prima delle fasi necessarie all’ottenimento dell’incentivo.
Qui un indice degli argomenti:
- Dal Ministero, le prime istruzioni per l’uso
- Attuativo: differenze tra spettanza e fruizione
- Caso lineare 2026
- Ricevuta GSE oltre il periodo di trasmissione
- Recupero della quota 2026
- A quale scaglione fare riferimento
- Tre periodi d’imposta diversi
- Scelta del periodo di trasmissione, capienza fiscale e termine ultimo
- Commenti
Dal Ministero, le prime istruzioni per l’uso
Già dalla fine di aprile 2026, il Mimit ha avviato una campagna informativa sui dettagli operativi del testo attuativo: procedure, tempistiche, ambito applicativo. A portare chiarimenti sulla disciplina del Nuovo Piano Transizione 5.0 – iperammortamento 2026-2028 (istituito dall’art. 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) sono stati nel corso di una serie di seminari sull’intero territorio nazionale, funzionari e consulenti del Ministero: il dott. Marco Calabrò, capo del Dipartimento per le Politiche per le Imprese presso il Ministero, e il prof. Marco Belardi, consulente Mimit, Senior Advisor e Lead Teacher presso il Sole 24 Ore.
Sin dal primo incontro, il 22 aprile 2026 presso la sede di Confindustria nazionale, è stato sottolineato un aspetto particolarmente delicato: la differenza tra spettanza e fruizione del beneficio.
Attuativo: differenze tra spettanza e fruizione
La spettanza della maggiorazione rileva dal periodo di imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento (corredata da perizia tecnica asseverata e certificazione dei costi) degli investimenti, se entrati in funzione nello stesso periodo.
La fruizione è invece subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche del GSE.
Il testo attuativo (DM IPER 2026) articola il beneficio sull’incrocio di quattro eventi distinti: il completamento dell’investimento (E, «effettuazione», spesso coincidente con la consegna), l’entrata in funzione del bene (F), la trasmissione al GSE della comunicazione di completamento (C) e la ricezione dell’esito positivo delle verifiche (R, «ricevuta GSE»).
I quattro eventi non sono tenuti a coincidere. La spettanza decorre dal periodo d’imposta dell’evento che si verifica per ultimo tra l’entrata in funzione (F) e la trasmissione al GSE (C) (art. 4, c. 1, primo periodo). La fruizione in dichiarazione è subordinata alla ricezione di R (art. 4, c. 1, secondo periodo), che non sposta il periodo d’imposta di spettanza ma può modularne il momento dichiarativo.
Abbiamo sottoposto al prof. Belardi alcune casistiche, per comprendere meglio il meccanismo.
Caso lineare 2026
Prof. Belardi, un bene strumentale incluso nell’Allegato IV alla Legge di bilancio 2026, consegnato nel 2026, entrato in funzione nel 2026, per il quale sia stata completata la procedura comunicativa con esito positivo a GSE nel 2026, godrà del beneficio attraverso il Modello Redditi 2027 riferito all’anno 2026, calcolandolo su Ires o Irpef?
Confermo. Lo schema temporale del caso è lineare:
• completamento (E): 2026 (effettuazione ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR; è l’annualità di scaglione);
• entrata in funzione (F): 2026;
• trasmissione al GSE (C): 2026;
• ricevuta GSE (R): 2026.
La spettanza decorre dal periodo d’imposta di trasmissione (2026), con l’entrata in funzione nello stesso anno. Poiché anche R è intervenuta nel 2026, la condizione di fruizione è soddisfatta. La maggiorazione si inserisce nel Modello Redditi 2027 per il periodo 2026, riducendo Ires (o Irpef per i soggetti che dichiarano in tale forma) attraverso l’incremento delle quote deducibili di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario.
Ricevuta GSE oltre il periodo di trasmissione
Se la procedura comunicativa è completata correttamente nel 2026 (poniamo a dicembre), con il bene già in funzione, ma l’esito delle verifiche del GSE arriva nel 2027 (per esempio a gennaio), in che anno si colloca la spettanza? E quando si può iniziare a fruire del beneficio?
La spettanza resta nel 2026: l’art. 4 c. 1 la àncora al periodo d’imposta di trasmissione della comunicazione (C), e con C ed F entrambi nel 2026 il requisito è soddisfatto. La ricevuta GSE è condizione di fruizione, non di spettanza, e non sposta il periodo di competenza.
La fruizione avviene in dichiarazione: l’inserimento nel Modello Redditi 2027 (per il 2026), da presentare entro il 30 settembre 2027 salvo proroghe, richiede solo che R sia disponibile entro quel termine. Con R a gennaio 2027, nessun rinvio. Solo se R arrivasse dopo la scadenza dichiarativa si ricadrebbe nella dichiarazione integrativa ex art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998; il periodo di competenza resterebbe comunque il 2026.
Recupero della quota 2026
Immaginiamo, per un bene materiale agevolabile, una messa in funzione nel 2026 seguita dalla comunicazione di completamento nel 2027 (ad esempio per un’interconnessione successiva). Per la regola che fa prevalere l’ultimo dei due eventi, la spettanza ricadrebbe nel 2027. L’ammortamento ordinario, però, sarebbe già partito dal 2026, con la prima quota ridotta al 50%, imputata senza maggiorazione, perché la spettanza non era ancora matura. Quella quota di maggiorazione 2026 può essere recuperata?
Il DM IPER 2026 non affronta espressamente il tema. Sotto il super e l’iperammortamento 4.0 (Circolare AdE n. 4/E del 30 marzo 2017 e risoluzioni successive) si era affermato il principio del recupero: la maggiorazione totale, cristallizzata sul costo storico, si distribuisce sulle quote residue dal periodo di interconnessione, con ricalibrazione percentuale. In pratica, la quota del primo periodo di spettanza viene incrementata della parte non goduta in precedenza, oppure il residuo è ridistribuito sulle annualità rimanenti.
Per il nuovo IPER, in attesa di chiarimenti AdE o Mimit, l’ipotesi prudente è la conservazione del recupero, in continuità con la prassi 4.0: il Modello Redditi 2028 (per il 2027) includerebbe la quota a regime del 2027, più la quota 2026 non goduta. Una lettura testuale stretta dell’art. 4 c. 1 («rileva a decorrere dal periodo d’imposta») potrebbe però negare il recupero, con perdita della quota 2026. È uno dei punti su cui sono più attese le FAQ ministeriali.
In ogni caso, la documentazione contabile e tecnica del 2026 va impostata in modo da non pregiudicare il recupero, distinguendo con chiarezza costo storico e base maggiorata.
A quale scaglione fare riferimento
La spettanza decorre dal periodo d’imposta dell’ultimo evento tra entrata in funzione del bene e trasmissione della comunicazione al GSE. Se l’entrata in funzione (F=2027) segue la trasmissione, perché il bene è stato installato, interconnesso e comunicato a completamento nel 2026 (C=2026) ma effettivamente avviato nell’attività ordinaria d’impresa solo nel 2027, a quale scaglione d’investimento si fa riferimento per il calcolo della quota di iperammortamento?
La spettanza nel 2027 non sposta la base di calcolo, che resta ancorata all’annualità di completamento (E=2026). Il bene concorre al plafond degli scaglioni 2026: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% fino a 10 milioni, 50% fino a 20 milioni. Slitta al 2027 solo la decorrenza temporale della maggiorazione, non la sua quantificazione.
Tre periodi d’imposta diversi
L’effettuazione dell’investimento in un bene dell’Allegato IV (ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR: consegna o spedizione per i beni mobili), l’entrata in funzione e la trasmissione della comunicazione di completamento al GSE possono cadere in tre periodi d’imposta diversi?
Sì. Non è un’eccezione patologica: nelle pratiche complesse di Industria 4.0, dove consegna, installazione e interconnessione richiedono cicli plurimensili, è una configurazione frequente.
Un esempio:
• effettuazione (E): 30 dicembre 2026 – consegna del bene mobile;
• entrata in funzione (F): 15 marzo 2027 – installazione completata e avviamento operativo;
• interconnessione (I): 10 gennaio 2028 – integrazione tardiva al MES aziendale;
• trasmissione al GSE (C): 30 aprile 2028;
• ricevuta GSE (R): entro 10 giorni dalla trasmissione (+10 in caso di integrazione), quindi presumibilmente entro maggio 2028.
Le conseguenze: annualità di scaglione 2026 (data di consegna); avvio dell’ammortamento ordinario 2027 (periodo di F), con quota ridotta al 50 per cento; spettanza nel 2028 (l’ultimo tra C ed F); fruizione dal Modello Redditi 2029 per il periodo 2028, subordinata a R.
Scelta del periodo di trasmissione, capienza fiscale e termine ultimo
L’impresa può scegliere il periodo d’imposta di trasmissione della comunicazione di completamento in funzione della capienza fiscale e dell’allocazione delle quote di ammortamento maggiorate? Se sì, qual è il termine ultimo per trasmettere al GSE la comunicazione di completamento di un investimento agevolabile dal Nuovo Piano Transizione 5.0 – iperammortamento 2026-2028?
Sì, con vincoli precisi. L’art. 3 c. 3 fissa le condizioni di trasmissibilità della comunicazione (effettuazione e interconnessione per i beni IV/V; fine lavori per i FER): presupposto necessario ma non sufficiente per la spettanza. Soddisfatti i requisiti, l’impresa ha discrezionalità nel calibrare il periodo di trasmissione.
La leva opera su C, non su E né su F: l’annualità di completamento (E) fissa lo scaglione e non è modificabile ex post; l’entrata in funzione (F) determina l’avvio dell’ammortamento ordinario; la trasmissione (C) determina la decorrenza della maggiorazione, entro la regola che fa prevalere l’ultimo tra C ed F.
Anticipare C, fino a farlo coincidere con F o subito dopo, anticipa la spettanza, accelera la fruizione e riduce i tempi di ritorno fiscale: è lo schema raccomandato in presenza di capienza fiscale ordinaria.
Posticipare deliberatamente C a un periodo successivo a F sposta in avanti la spettanza: ha senso quando l’impresa prevede difficoltà di capienza (esercizio in perdita o con utili modesti) e preferisce concentrare la maggiorazione su esercizi futuri di maggiore reddito. In questo caso resta aperta l’incertezza, già vista, sul recupero della quota corrispondente ai periodi tra F e C.
Il termine ultimo per la trasmissione è il 15 novembre 2028 (art. 3 c. 3), prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale del GSE; oltre, non si accede al beneficio. Resta autonomo e antecedente il termine di effettuazione degli investimenti, fissato al 30 settembre 2028 dal comma 427 della L. 199/2025.