Agevola Imprese

FAQ

1. Nuova Sabatini
1.1 Nel caso di acquisizione in leasing, il fornitore del bene oggetto dell’investimento agevolato Nuova Sabatini procede a fare la fattura alla società di leasing indicando nel testo della fattura la dicitura (codice CUP e riferimento legislativo). Per quanto riguarda la fatturazione dei successivi canoni leasing da parte della società di leasing, la dicitura dovrà essere presente anche sulle fatture mensili per tutta la durata del contratto, sia in ambito Nuova Sabatini, sia in ambito credito d’imposta?

Nel caso di un contratto di leasing, la disposizione agevolativa richiesta dalla Nuova Sabatini dev’essere riportata nel contratto stipulato dalla società di leasing con il cliente e nei documenti di spesa che il fornitore emette nei confronti della società di leasing (che resta in possesso di tali documenti).

Le fatture per canoni di leasing periodici emesse dalla società di leasing verso il cliente non contengono invece tale riferimento normativo, in quanto l’agevolazione non si applica sui costi dei canoni ma sul costo attestato dal fornitore.

Si ricorda infine che la dicitura legata al credito d’imposta 4.0, anche nell’ambito della locazione finanziaria, va altresì apposta sul documento di trasporto.

(24/03/2025)
1.2 Con l’espressione «al fine dell’ammissibilità alla Nuova Sabatini per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, è necessario che sia previsto un piano di investimento più ampio, di cui il fotovoltaico rappresenti una parte integrata in modo organico e funzionale» si intende che l’impianto fotovoltaico non può produrre più del fabbisogno degli altri beni rientranti nello stesso progetto?

Né la normativa Nuova Sabatini, né le indicazioni operative fornite dal Mimit entrano nel dettaglio relativamente alla producibilità degli impianti fotovoltaici in relazione al fabbisogno energetico dei beni strumentali contestualmente rientranti nello stesso progetto d’investimento. Non è espressamente previsto alcun limite tra energia rinnovabile prodotta e consumata, è posto invece l’accento sulla concomitanza degli investimenti. 

(24/03/2025)
2. Diciture
2.1 Lo stesso bene accede nel tempo a più agevolazioni cumulabili: con il primo bando gli viene assegnato un codice unico progetto (CUP), che il fornitore inserisce in fattura. Come gestire gli ulteriori CUP, comunicati successivamente al beneficiario, che ottiene nuovi incentivi sulla medesima spesa?

In caso di CUP multipli, è sufficiente inserire in fattura il primo acquisito in ordine temporale. Saranno poi i gestori delle nuove agevolazioni concesse a indicare come dimostrare l’avvenuta spesa: per esempio inserendo i CUP successivi all’interno delle relative quietanze di pagamento.

(24/03/2025)
3. Nuovo Piano Transizione 5.0 (iper26/28)
3.1 Se il bene viene consegnato nel 2026, quando posso iniziare a utilizzare il beneficio?

La consegna non basta: il beneficio spetta dall’anno in cui il bene entra in funzione e viene trasmessa la comunicazione finale al GSE, purché entrambe le condizioni si verifichino nello stesso periodo d’imposta. Se la comunicazione viene effettuata successivamente, il beneficio slitta al periodo successivo.

Esempio: investimento allegato IV consegnato, entrato in funzione e interconnesso entro il 31 dicembre 2026. Invio comunicazione di completamento: gennaio 2027. Prima quota: modello Redditi 2028.

(30/09/2026)
3.2 Quale dicitura è necessario apporre sui titoli di spesa relativi ai beni agevolati dal Nuovo Piano Transizione 5.0?

Per il Nuovo Piano Transizione 5.0, non risulta previsto né dalla norma primaria, né dal decreto attuativo, alcun obbligo di dicitura da apporre su fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento utile a fini probatori, dalla cui assenza possa discendere la revoca del beneficio. È tuttavia possibile, in via prudenziale, trascrivere sui documenti relativi ai beni agevolabili dal primo gennaio 2026:

“BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 427-436 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (LEGGE N. 199/2025)”

3.3 Cosa succede se in un anno non ho abbastanza reddito per utilizzare il beneficio?

Il beneficio non utilizzato non va perso. Se la maggiorazione è stata correttamente indicata ma genera una perdita fiscale, questa può essere riportata negli anni successivi senza limiti di tempo, secondo le regole ordinarie. La regola vale sia per i beni acquistati sia per quelli acquisiti in leasing.

(30/09/2026)
3.4 Le imprese che hanno aderito al concordato preventivo biennale possono beneficiare dell’iperammortamento?

Sì. L’iperammortamento non entra nel reddito fissato dal concordato, ma viene considerato separatamente: l’impresa può quindi continuare a usufruire della maggiorazione fiscale prevista dal Nuovo Piano Transizione 5.0.

(30/09/2026)
3.5 Cosa succede se vendo un bene agevolato durante il periodo di fruizione del beneficio?

Non devi restituire il beneficio già fruito. Se però vendi il bene e non lo sostituisci con uno nuovo di costo e caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta, perdi le quote di beneficio che avresti dovuto utilizzare negli anni successivi. Se invece sostituisci il bene agevolato con un altro di costo inferiore e dotato di caratteristiche tecnologiche inferiori, il beneficio restante viene rimodulato di conseguenza.

(30/09/2026)