Dal 7 agosto 2025 la piattaforma GSE per il credito d’imposta Transizione 5.0 consente di indicare, in ogni fase della procedura, le eventuali altre agevolazioni fruite o da fruire per gli stessi costi. Una novità che aiuta nel monitoraggio del cumulo e riduce il rischio di errori nel calcolo della nettizzazione da parte del consulente fiscale dell’impresa, facilitando la tracciabilità.
Con l’aggiornamento rilasciato il 7 agosto 2025, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha introdotto nella piattaforma Transizione 5.0 una funzione che permette alle imprese di dichiarare il cumulo con altre agevolazioni relative ai medesimi costi ammissibili.
Ora la procedura informatica GSE predispone appositi campi da utilizzare per dichiarare a quali altre agevolazioni è soggetto l’investimento 5.0, consentendo così di raccogliere le informazioni nella medesima pratica, modificarle in itinere e semplificare l’attività del calcolo del credito spettante da parte del consulente fiscale dell’azienda.
Qui un indice degli argomenti:
Cumulo e principio di nettizzazione
La legge di Bilancio 2025 ha ampliato le possibilità di cumulo del credito d’imposta 5.0, consentendo l’abbinamento anche con aiuti prima esclusi, come quelli finanziati con fondi europei o il credito d’imposta ZES Unica.
Resta però fermo il principio di “nettizzazione”: le due agevolazioni non possono coprire le stesse quote di costo di un singolo investimento. In pratica, il secondo incentivo va calcolato sul valore residuo al netto del primo. Questo approccio è stato chiarito anche dalla FAQ 8.6 del MIMIT (aprile 2025), a ulteriore conferma.
Il principio si applica sia agli investimenti “trainanti” sia a quelli “trainati”.
Come funziona la nuova procedura GSE
Ora, in tutte e tre le fasi di comunicazione 5.0 previste (prenotazione del credito, conferma del 20%, completamento del progetto), l’impresa può indicare una o più agevolazioni fruite o da fruire per i medesimi costi (tramite tasto “Aggiungi”).
Nelle schermate relative alle spese degli allegati A e B è possibile inserire l’importo al netto delle altre agevolazioni (il valore inserito deve, pertanto, essere minore della somma di tutti i campi di spesa relativi agli allegati A e B); la stessa logica si applica alle spese di formazione e a quelle per impianti a servizio dell’autoconsumo.
Tre esempi pratici
- Macchinario in leasing e Nuova Sabatini
Un’impresa acquisisce in leasing, per 1 milione di euro, un macchinario hi-tech che comporta un sufficiente efficientamento energetico del processo produttivo, beneficiando di un contributo a fondo perduto del 10% tramite Nuova Sabatini 4.0 per un ammontare di 100 mila euro.
L’aliquota 5.0 del 35% cui l’impresa ha diritto si applica sui 900 mila euro residui, non sull’intero milione. La nuova procedura consente di dichiarare subito il contributo Sabatini, tenendone traccia fino all’ultima comunicazione, per evitare di trovarsi a compensare un credito più alto ma non utilizzabile. - Cumulo con contributo ISI Inail
Una società intende cumulare il bonus 5.0 con un contributo ISI Inail sullo stesso investimento. Potrà dichiarare l’agevolazione Inail già nella domanda 5.0.
In sede di utilizzo in F24, il credito 5.0 da compensare andrà calcolato sulla spesa a cui è stato detratto quanto già ammesso al contributo ISI Inail, tenendo conto anche della neutralità fiscale degli incentivi. GSE e Agenzia delle Entrate potranno verificare il rispetto di tali limiti. - Un esempio dal fotovoltaico
Per un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, trainato, del valore di 50 mila euro, già finanziato al 45% da un bando regionale FESR, il credito 5.0 può essere richiesto solo sul restante 55% della spesa (a condizione che l’intervento sia parte di un progetto che includa anche un investimento “trainante” ai sensi degli allegati A o B).
Perché è importante segnalare il cumulo
La cumulabilità comporta onori e oneri. Indicare correttamente le altre agevolazioni non è solo un adempimento formale, ma un modo per semplificare la gestione interna, riducendo la necessità di controlli incrociati.
Un monitoraggio attento del cumulo consente di sfruttare appieno le opportunità offerte dalla normativa, prevenendo contestazioni e recuperi.
Buonasera, in tema di cumulo io avrei proprio un caso di bene trainante 4.0 di 20.000 euro (finanziato al 40%) e impianto ftv da 50.000 euro finanziato da bando Mimit al 30% (15.000 euro) e dal 5.0 al 52%.
L agevolazione 5.0 sul bene 4.0 e’ dunque 8.000 euro (40% di 20.000 euro) mentre sul ftv (50.000 – 15.000)x52%=18.200 euro.
Dunque la società in oggetto prenderà 15.000 euro dal bando Mimit dai pannelli ftv, 8.000 euro dal 5.0 per il bene 4.0 e altri 18.200 euro dal 5.0 per i pannelli ftv.
E’ corretto?
Buongiorno Domenico, siamo contenti che le nostre news trovino riscontro nel settore. Il quadro da lei descritto ci sembra corretto. In fatto di cumulo, consigliamo comunque di procedere sempre a una verifica puntuale con il consulente fiscale di riferimento. In merito all’agevolazione FER Mimit/Invitalia, potrà essere di suo interesse il nostro ultimo articolo, pubblicato oggi: proponiamo un importante promemoria per le medie imprese, come quella che sembra essere oggetto del caso da lei proposto. Per restare sempre al passo con tutte le novità, la invitiamo a iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, compilando l’apposito form a fondo pagina.
Se un investimento è effettuato e concluso prima del 7 agosto, e quindi il GSE ha rilasciato ricevuta attestante il credito concesso senza nettizzazione, come ci si comporta? E’ retroattivo questo cumulo o vale la ricevuta del GSE?
Buongiorno Paola,
la piattaforma GSE è stata modificata nel corso degli ultimi mesi per consentire, in tutte le fasi della procedura 5.0, di inserire nel campo “importo totale spese ammissibili” il valore delle spese al netto del beneficio fruito, o che si intende fruire, se si usufruisce di altre agevolazioni.
Tuttavia, la necessità di nettizzare prescinde dal funzionamento della piattaforma. Sancita dalla FAQ 8.6 del 10 aprile, determina che il cumulo del credito 5.0 con altri aiuti nazionali o europei sia possibile solo se con riferimento a spese diverse.
Il beneficio va dunque calcolato al netto di altri contributi ottenuti per le stesse voci di costo. Il rispetto di questo limite è sotto la responsabilità del contribuente in sede di utilizzo del credito d’imposta 5.0 tramite modello F24. GSE e Agenzia delle Entrate potrebbero effettuare controlli successivi per verificare la corretta applicazione dei limiti cumulativi.
Salve, avrei una domanda in merito al cumulo 5.0-zes.
Un’impresa richiede come primo incentivo il credito 5.0 vuole fruirne per intero. Secondo le regole di Transizione 5.0, il credito cumulato con altre agevolazioni deve essere “nettizzato”, ossia la percentuale va applicata alla quota non coperta da altri contributi. Tuttavia, se applico prima 5.0 e poi zes, tramite il modello di comunicazione ZES non è concesso operare questa nettizzazione, per cui il cumulo arriverà al 100% invece del 90 circa. E’ lecito che l’impresa rinunci alla parte di credito ZES non spettante successivamente? Se sì, in che modo è possibile farlo?
Buongiorno Ciro,
Il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento prevede che le spese agevolate con credito ZES Unica non siano già coperte da credito Transizione 5.0 e viceversa. Questo obbligo grava in capo all’impresa beneficiaria che, a livello gestionale, dovrebbe disporre di sistemi di tracciabilità e rendicontazione adeguati per ottemperare correttamente in sede di utilizzo del credito d’imposta 5.0 tramite modello F24. GSE e Agenzia delle Entrate potrebbero effettuare controlli successivi per verificare la corretta applicazione dei limiti cumulativi.
ottimo. sarebbe stato interessante anche un esempio nel caso di cumulo zes – 4.0/5.0