Oggi presentiamo Bruno Mosole, il nostro ingegnere specializzato nelle perizie di Iper Ammortamento..

Ecco le parole di Bruno.

Quanto riportato nel seguente scritto ha lo scopo di fornire al lettore una prima agile panoramica sugli adempimenti tecnici previsti dalla Legge, adempimenti necessari per poter usufruire dell’incentivazione fiscale rappresentata dall’ Iper ammortamento, che, come noto, è essenzialmente una importante incentivazione volta ad assistere il comparto manifatturiero italiano nella trasformazione tecnologia e digitale del parco beni strumentali, così da potersi porre con maggiore competitività sul mercato nazione ed internazionale.

Vale sicuramente la pena qui ricordare che l’Iper ammortamento ha avuto genesi con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, comunemente conosciuta anche come “Legge di bilancio 2017”.
Venendo quindi al tema prettamente tecnico che si intende affrontare, l’art 1, comma 11, della Legge di bilancio 2017, così come modificato dall’art. 7-novies del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, stabilisce che:
“Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante … omissis …, ovvero, per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A … omissis … annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.”

In base al contenuto dell’articolo di Legge innanzi citato, per poter fruire dei benefici dell’Iper ammortamento, in caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, è obbligatorio l’intervento di un tecnico (che la Legge individua in un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi) per la redazione di una perizia giurata, ovvero di un ente certificatore accreditato per il rilascio di un certificato di conformità, in grado di attestare che il bene che si intende incentivare possiede la caratteristiche tecniche previste dall’allegato A alla Legge di bilancio 2017.

Nel caso in cui il costo di acquisizione del bene sia invece non superiore a 500.000 euro, la Legge indica come sufficiente una dichiarazione del legale rappresentate, dichiarazione sempre volta all’attestazione del rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall’Allegato A innanzi citato.

Intervenendo l’Agenzia Entrare in questa seconda fattispecie con la Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750, si specifica che “Nell’ipotesi in cui l’investimento abbia a oggetto più beni di costo unitario non superiore al suddetto limite dei 500.000 euro, … omissis …, è comunque in facoltà dell’impresa richiedere, ancorché non obbligatorio, per motivi prudenziali … omissis …, l’intervento del professionista (o dell’ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di attestato di conformità).”

Il predetto consiglio fornito dall’Agenzia Entrate appare sicuramente condivisibile alla luce del fatto che la verifica delle richieste caratteristiche tecniche possedute dal bene oggetto dell’Iper ammortamento non è assolutamente operazione di semplice attuazione e richiede il possesso di particolari competenze professionali.
Allo scopo qui di facilitare il lettore, di seguito, con l’utilizzo di uno schema a blocchi, viene graficamente rappresentato quanto innanzi esposto.

Entrando ora nello specifico, con riferimento alla perizia giurata o attestazione di conformità, come indicato dall’Agenzia Entrate con la Circolare n. 4/E del 30.03.2017, è considerato opportuno che la stessa sia corredata di un’analisi tecnica, all’interno della quale siano riportate nel dettaglio le verifiche ed i controlli effettuati allo scopo di accertare il possesso delle caratteristiche tecniche previste dall’allegato A della Legge di bilancio 2017.

A tutela, infine, della proprietà intellettuale e della riservatezza dei dati assunti nel corso delle verifiche volte alla formazione dell’analisi tecnica di cui sopra, è altresì previsto nella circolare innanzi ricordata che l’analisi stessa sia realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione incaricati, nonché custodita in originale presso la sede del beneficiario dell’agevolazione, in modo da poter essere resa disponibile su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’Autorità Giudiziaria.

Questo scritto ha lo scopo di fornire uno strumento in grado di permetterti un primo orientamento su quanto previsto dalla Legge, per gli approfondimenti dei vari aspetti tecnici propri della tematica si dà appuntamento al Coin – l’unico mensile in italia dedicato alle agevolazioni per la tua impresa.

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